Facebook, il tribunale può ordinare di rimuovere le foto dei figli

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Ad oggi quasi tutti abbiamo un profilo sui social network e capita spesso di pubblicare fotografie che documentano la nostra vita quotidiana. Gite al mare, cene fuori con gli amici, feste di compleanno, relax sul divano: sono moltissimi e vari i momenti che amiamo diffondere on-line. Capita spesso che nelle fotografie siano rappresentati anche i bambini e questo, in alcuni casi, è fonte di disaccordo tra i genitori, poiché è possibile che uno dei due non abbia piacere che la foto del figlio venga caricata on-line. Il problema può diventare poi ancora più spinoso se la pubblicazione avviene quando la famiglia è in crisi ed i genitori sono in fase di separazione.

Cosa si può fare? Il caso è stato affrontato recentemente dal tribunale di Mantova, con il provvedimento del 19 settembre scorso.
La vicenda: nel mese di aprile dello scorso anno, il tribunale indicato recepiva gli accordi con cui i genitori di due bambini in tenera età avevano inteso regolare i loro rapporti personali ed economici, e la madre “si era specificamente obbligata a non pubblicare le foto dei figli sui social network e a rimuovere quelle già pubblicate”. Poco tempo dopo però il padre depositava un nuovo ricorso, chiedendo la modifica degli accordi, allegando “supposti gravi comportamenti diseducativi posti in essere dalla madre”. Tra le varie censure mosse alla condotta tenuta dalla ex compagna, documentava che quest’ultima aveva inserito sui social network fotografie dei figli anche dopo l’intervenuto accordo. Ribadiva la propria contrarietà alla relativa pubblicazione e chiedeva che il tribunale ordinasse alla signora l’immediata rimossione delle immagini, con divieto di inserirne altre. Il tribunale quindi, con il provvedimento, riteneva fondata la richiesta del padre. Stabiliva che la condotta tenuta dalla signora violava l’articolo 10 del codice civile, che tutela il diritto all’immagine, oltre alla normativa sulla privacy e agli articoli 1 e 16 alla convenzione di New York del 20 novembre 1989, recepita in Italia con la legge 176 del 1991. Ricordava che l’articolo 16 stabilisce che: “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio, nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla sua protezione di legge contro tali interferenze o tali affronti”. Rilevava che la pubblicazione di fotografie di minori online è comportamento potenzialmente pregiudizievole, dato che determina la relativa diffusione tra un numero indeterminato di persone, anche sconosciute e malintenzionate, che “potrebbero avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line”. Sottolineava il pericolo, evidenziato anche dagli organi di polizia, che le immagini possano essere alterate “con procedimenti di fotomontaggio”, per ricavarne materiale pedopornografico. Sulla base di ciò quindi il Tribunale considerava “che il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network, sicchè l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immeditamente”. Accoglieva quindi la specifica richiesta del papà, ordinando alla mamma “di non inserire le foto dei figli sui social network e di provvedere immediatamente alla rimozione di tutte quelle da essa inserite”. Attenzione quindi alla pubblicazione delle foto dei vostri figli.

A cura dell’avvocato Elisa Salvoni (www.studiolegalesalvoni.it)

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