Perde un occhio durante intervento, sì a risarcimento

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Si era affidata a un clinica privata di Prato per la correzione della miopia che la affliggeva da anni, peggiorando sempre più col passare del tempo, e aveva deciso di affidarsi alla chirurgia laser per correggere definitivamente il difetto visivo ma ne era uscita con la perdita totale di vista da un occhio. A seguito di tale episodio di malasanità privata la donna di origini lucchesi aveva presentato denuncia in sede civile per il risarcimento del danno chiedendo circa 1 milione di euro alla clinica privata pratese, citando in giudizio anche la compagnia di assicurazione. Per la Cassazione ha ragione e bisogna quantificare il danno per procedere con il risarcimento.

Sia in primo che in secondo grado, infatti, i giudici non avevano accolto le sue istanze ma lo ha fatto di recente la suprema Corte di Cassazione. Gli ermellini hanno annullato la sentenza d’Appello che aveva rigettato il ricorso della donna rinviando gli atti ad altra sezione per quantificare il danno. Risulta infatti dall’esame dell’atto di appello, secondo gli avvocati della donna, che esso conteneva censure in ordine alla non corretta valutazione della prova, della scorretta esecuzione degli atti operatori, anche in relazione al quadro clinico complessivo della paziente; alla irregolarità della tenuta della cartella clinica, fino all’errata applicazione delle regole in tema di onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ed all’errato riconoscimento di un concorso di colpa della paziente nella ritardata diagnosi di distacco retinico. I giudici della suprema Corte italiana hanno accolto le conclusioni della parte offesa. “Si tratta – scrive infatti la Cassazione – di argomentazioni che la Corte d’appello avrebbe dovuto vagliare nel merito, tenendo conto del fatto che l’atto di appello non deve necessariamente contenere, come invece ha detto la Corte fiorentina, una parte rescindente ed una rescissoria, ma deve mettere il giudice di secondo grado in condizioni di comprendere con esattezza il tipo di doglianze mosse alla decisione di primo grado.  Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata, e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio”.

Vincenzo Brunelli

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