Referendum: Senato può valutare le leggi della Camera

Referendum articolo per articolo, ecco la seconda parte dell’articolo 70 della Costituzione per come sarebbe modificato in caso di vittoria del sì al referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre.

Nel testo si parla del procedimento legislativo affidato esclusivamente alla Camera dei Deputati: “Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati – si legge nella seconda parte del testo riformato, dopo i commi che riguardano la legislazione concorrente fra Camere e Senato – è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata”.
In questo secondo comma dell’articolo 70, in sostanza, si dice che le leggi approvate dalla Camera dei Deputati possono essere promulgate qualora una maggioranza qualificata del Senato non chieda l’esame del disegno di legge per proporne eventuali modifiche. In questo caso la Camera è tenuta ad esaminare la richiesta delle modifiche ma potrà esprimersi definitivamente sul testo anche non accogliendole secondo i consueti meccanismi di maggioranza. Se nei dieci giorni dall’approvazione il Senato non si esprimerà in alcun modo la legge potrà essere promulgata così come approvata dalla Camera dei Deputati.
Così prosegue il testo riformato: “L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti”.
Una maggioranza qualificata, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati (e non dei presenti in aula) verrebbe richiesta nel caso di leggi che riguardino l’intervento su materie che non sono di competenza esclusiva dello Stato e per cui il parlamento decide di intervenire, come recita il “nuovo” articolo 117 della Costituzione al suo quarto comma “ quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.
Procedura particolare anche per l’approvazione delle leggi di bilancio e del rendiconto consuntivo presentato dal governo, come recita il modificato quarto comma dell’articolo 70 della Costituzione: “I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma – si legge – approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione”. La particolarità, in questo caso, vista la particolare complessità della materia, sta nell’allungamento dei tempi in cui il Senato può esprimersi, che passa dai dieci giorni canonici ai quindici giorni. Ma in questo caso non vengono richieste maggioranze qualificate per respingere eventuali richieste di modifica.
Il nuovo testo si chiude con alcune specificazioni regolamentari con gli ultimi due commi. Il quinto comma parla di questioni di competenza: “I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro – dice il testo modificato – le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti”.
“Il Senato della Repubblica – chiude l’articolo 70 modificato – può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati”. Un’altra garanzia, quest’ultima, per i senatori, di conoscere le procedure di formazione delle leggi demandate esclusivamente alla Camere dei deputati, in modo da potersi esprimere, nei dieci giorni di tempo in cui possono proporre modifiche al testo, conoscendo già i lavori parlamentari che hanno portato all’approvazione di un testo.

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