Danno erario, condannati ex direttore e funzionari Asl

La gestione del bar tavola calda della Roberto Triti Srl all’ospedale Santa Croce di Castelnuovo Garfagnana ha provocato un danno erariale all’Asl. E’ quanto confermano nella sentenza che condanna l’ex direttore Oreste Tavanti e altri tre ex funzionari e amministrativi della ’vecchia’ Asl 2 di Lucca a risarcire una somma complessiva a 60mila euro. Una cifra che sebbene ridotta dai giudici rispetto a quella di 118.467,88 proposta dalla procura della Corte dei Conti sarebbe corrispondente al danno provocato dalla mancata disdetta del contratto di locale del bar (nell’anno 2006) per il periodo compreso tra il 2009 e il 2014. Per l’accusa e così anche per i giudici, ex direttore e ex funzionari coinvolti non avrebbero agito secondo criteri di “economicità”, non procedendo alla disdetta e alla successiva pubblicazione di un bando per la concessione del servizio.

La vicenda, che era stata al centro di un’indagine delegata ai carabinieri del Nas, è giunta a conclusione con una sentenza pronunciata lo scorso 3 maggio. In quella sentenza i giudici hanno condannato l’ex direttore Tavanti al pagamento del 10% della cifra complessiva del danno, pari a 6mila euro. Trentamila euro invece dovrà pagarli Bruno Pieroni, ex responsabile dell’unità Affari legali dell’Asl, sebbene cessato dall’incarico come tutti gli altri imputati: Carlo Fornai, ex responsabile contratti e convenzioni (condanna al pagamento di 12mila euro); e Brunella Nardini,  responsabile dell’ufficio gestioni e logistica degli affari generali e legali dell’ex Asl, condannata a pagare la stessa cifra. In particolare, per i giudici, Bruno Pieroni, non avrebbe adeguatamente esercitato le funzioni di coordinamento e controllo di cui era titolare, e avrebbe omesso la segnalazione al direttore generale della facoltà di disdetta. Anche Carlo Fornai e Brunella Nardini per l’accusa non avrebbero segnalato al proprio dirigente degli Affari Generali e Legali della Asl la necessità di esercitare la facoltà di disdetta.
La procura ipotizzava un danno erariale ben più consistente, pari nel complesso a 139.634 euro, perché secondo l’accusa al danno dei 118mila euro per la mancata disdetta del contratto e la mancata indizione di un bando di gara per l’affidamento del servizio, andavano aggiunti anche i mancati introiti derivanti da un erroneo pagamento delle utenze da parte della ditta locataria. Un capo d’accusa che, sulla scorta delle memorie difensive e delle deduzioni presentate da Nicola Ceragioli nella qualità di direttore della struttura complessa gestione patrimonio e Fabio Costa  nella qualità di direttore della struttura complessa gestione finanziaria e bilancio. Accusati dalla procura questi ultimi sono stati “prosciolti” dalle accuse, e non sono stati chiamati a risarcire l’Erario.
Diversa la questione relativa alla locazione dell’immobile, che affonda le sue origini nel lontano 1977, data in cui il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante del Santa Croce stipulò con Roberto Triti un contratto che affidava la gestione del bar con contratto di 12 anni e 6 mesi, con la possibilità di rinnovo di 5 anni in 5 anni. Il 21 aprile del 1989,come ricostruiscono i giudici nella sentenza, il presidente dell’Usl 4 Garfagnana e Roberto Triti, modificarono il contratto (la cui efficacia era stata prorogata fino al 31 marzo del 1997) e disponevano la durata in sei anni, con inizio dal 1 aprile 1989 e rinnovo alla prima scadenza per lo stesso periodo. Dopodiché il locatore avrebbe potuto esercitare il diritto di diniego della rinnovazione. Nel 2002 l’ufficio legale dell’Asl fece notare che, non essendo stato disdetto nel 2001, il contratto con il Triti era ancora vigente, facendo notare che il rapporto aveva assunto le caratteristiche della vera e propria concessione. Nonostante questo nel 2003 vennero modificate alcune parti delcontratto di locazione del 1989,definendo le cifre del canone e quelle per le utenze (1.500 euro annui). Il contratto veniva tacitamente rinnovato, visto che nel 2006, un anno prima della cessazione della sua efficacia, i funzionari competenti non avevano inviato a Roberto Triti la disdetta. Sicché il rapporto era proseguito dal 31 marzo 2007 al 31 marzo 2013.
Secondo l’accusa però, si sarebbe dovuto procedere con un bando per l’assegnazione del bar. E il danno, sempre per la procura, deriverebbe dalla differenza tra le somme che l’Azienda avrebbe potuto incassare se “avesse proceduto a dare la disdetta nel 2006 del contratto di locazione ed indetto un bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio bar”. Da qui la cifra di 128.144,70 euro pari al flusso di cassa reale relativo all’anno 2006 – incassata dalla Roberto Triti srl – ed idoneo parametro cui applicare la percentuale del 22,91%, calcolata dai Nas  prendendo come riferimento tre gare indette per l’affidamento di analoghi servizi da parte dell’Estav Nord Ovest. Il mancato introito, pari alla differenza tra la somma minima, secondo questo criterio, e le somme contrattualmente pattuite a titolo di “canone di locazione” per gli anni considerati (2009 – 2013) costituiva, per l’accusa,  danno causato all’Erario, pari a 118.467,88. Che è la cifra della contestazione da parte dell’accusa.
Una cifra che i giudici hanno ridotto a 60mila euro complessivi, tenuto conto della concessione poi stabilita per la cessione del servizio bar, quantificata in 108mila euro per un periodo di sei anni. Secondo i giudici, “tutti i soggetti citati hanno adottato una condotta connotata da colpevole superficialità non coerente con i criteri ed i canoni che avrebbero dovuto informare il loro comportamento in termini di efficacia, efficienza ed economicità ed evidenziato una inerzia gravemente significativa di una chiara disaffezione per le vicende della cosa pubblica”.

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