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Uffici stampa, giornalisti a tutti gli effetti ma…

Può il giornalista di un ufficio stampa agire in contrasto con la legge professionale e le carte deontologiche? Può lo stesso assumere nell’arco di vigenza del rapporto di lavoro collaborazioni, incarichi o responsabilità in conflitto con la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell’informazione? La risposta è no, sia nel settore pubblico sia nel settore privato. O almeno questo è quello che dice la carta dei doveri degli uffici stampa firmata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nel 2011.
Una carta in cui si sono voluti porre alcuni paletti all’attività di ufficio stampa. Due in particolare: la figura dell’ufficio stampa è in tutto e per tutto assimilabile a quella di un giornalista e come tale deve essere svolta nell’ambito delle regole dell’ordine; in quanto tale il giornalista dell’ufficio stampa deve rispondere alle stesse regole ordinistiche di tutti gli altri giornalisti, ponendo al primo posto il rispetto della deontologia.

Anche per questo, dice la carta, “la qualificazione di ufficio stampa e la denominazione di addetto stampa o capo ufficio stampa sono riservate unicamente agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti”. Mentre sono “esclusi dall’attività di ufficio stampa differenti aspetti della comunicazione come relazioni pubbliche, relazioni con i cittadini, marketing e pubblicità. Anche la figura del portavoce, diffusa soprattutto in politica e negli organismi elettivi, non è compresa nella definizione di ufficio stampa ed è quindi incompatibile con il ruolo di addetto stampa, coordinatore o capo ufficio stampa”.
Di rilievo anche le indicazioni conclusive della carta, che sottolineano con chiarezza come sia dovere dell’ufficio stampa garantire correttezza e imparzialità dell’informazione: “Il giornalista – si legge – deve operare nella consapevolezza che la propria responsabilità verso i cittadini non può essere condizionata o limitata da alcuna ragione particolare o di parte o dall’interesse economico. In tal senso ha l’obbligo di difendere la propria autonomia e credibilità professionale secondo i principi di responsabilità e veridicità fissati nella legge istitutiva dell’Ordine”. “In particolare – sottolinea la carta parlando soprattutto degli enti locali – nelle istituzioni di natura assembleare e nelle assemblee che svolgono attività informativa in modo associato e nelle quali operano sia la struttura di informazione dell’organo assembleare che quella dell’organo esecutivo, il capo ufficio stampa e/o coordinatore garantiscono il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche, evitando ogni commistione tra l’informazione dell’assemblea e quella dell’esecutivo”.
“Secondo quanto prescrive la Carta dei doveri – conclude il testo, che ricorda come anche gli uffici stampa, pubblici e privati sono soggetti alle sanzione previste dall’ordine – il giornalista che opera in un ufficio stampa non può ricevere né fornire doni o altre utilità che possano limitarne l’autonomia e la credibilità professionale”.
Fondamentale anche l’affermazione finale, che è tesa soprattutto, anche per garantire imparzialità formale, a non unire più ruoli che possono essere in contrastro fra loro, per evitare il sospetto del lettore di non essere in qualche modo correttamente informato: “Nell’arco di vigenza del rapporto di lavoro – dice il testo – il giornalista degli uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell’informazione”.

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