Consorzio di bonifica, Caruso (Noi Moderati): “Non esiste nessuna norma in materia di contributi”
Il consigliere spiega: “Affinché sia legittimato a pretendere il contributo, non è sufficiente la sola inclusione dell’immobile nel comprensorio”
“Il comunicato stampa, con il quale il Consorzio di Bonifica ha replicato alla mia richiesta di una esaustiva motivazione degli avvisi di pagamento, rafforza sempre di più la convinzione che i contributi siano una patrimoniale occulta gravante sui cittadini per effetto della semplice titolarità di diritti reali immobiliari“. Lo afferma Domenico Caruso, consigliere comunale di Capannori di Noi Moderati.
“Dal punto di vista errato – prosegue il consigliere – del Consorzio discende come conseguenza, che è onere del contribuente superare quella presunzione mediante allegazione di prova contraria ma sotto questo profilo, non può non rilevarsi che se la presunzione è la conseguenza che la legge trae da un fatto noto (le opere eseguite dal Consorzio) per risalire a un fatto ignoto (il vantaggio conseguito dall’immobile). È un dato di fatto certo che in materia di contributi di bonifica non esiste alcuna specifica norma che preveda espressamente una presunzione legale di vantaggio sull’immobile come conseguenza diretta delle opere eseguite sicché la prova del vantaggio diretto che rende legittima la richiesta di pagamento dei contributi deve essere fornita non dai cittadini, ma dal Consorzio stesso stante il dettato normativo di cui all’art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 546/1992 di recente introduzione in materia di onere probatorio, che ha ridimensionato la portata applicativa delle presunzioni e a mente del quale l’atto impositivo è annullabile in mancanza della dimostrazione oggettiva delle ragioni su cui è fondata la pretesa impositiva”.
“Coerentemente con il dettato normativo la Corte di Cassazione (ex plurimis sent. n. 13109/2020; sent. SS.UU n. 8960/1996; ord. n. 17759/2019; ord. n. 20902/2021; sent. n. 27469/2016) – aggiunge Caruso – ritiene pacifico che, affinché il Consorzio sia legittimato a pretendere il contributo consortile, non è sufficiente la sola inclusione dell’immobile nel comprensorio di bonifica, ma è necessaria la sussistenza di un beneficio diretto e specifico per il contribuente che, per quanto sostenuto in precedenza, dimostrato dal Consorzio di bonifica fin dal momento della notifica degli avvisi di pagamento e non successivamente a seguito di specifica richiesta del soggetto passivo o nell’eventuale contenzioso dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria non potendo ammettersi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione nell’ambito di un atto tributario seppur atipico che deve permettere tempestivamente al contribuente l’esercizio effettivo del diritto di difesa con la verifica della legittimità delle somme richieste in pagamento a titolo di contributi consortili”.
“Per quanto sopra argomentato – conclude Caruso – a nulla rileva il rinvio al sito Internet per avere contezza delle opere realizzate dal Consorzio, se gli avvisi di pagamento sono privi dei requisiti contenutistici e motivazionali, così come imposto dalla legge e dai principi di diritto della Corte di Cassazione per cui insisto nella richiesta di audizione in Consiglio Comunale del Presidente del Consorzio di Bonifica al fine di correggere le anomalie di una vera e propria patrimoniale occulta lesiva dei diritti dei cittadini”.


