Lo spinello della sera prima? “Non è causa dell’incidente”. Cassazione assolve una 26enne

Per gli ermellini la prova dell'uso pregresso di sostanze non può incidere sulla colpa in caso di incidente

Aver fumato una canna la sera prima dell’incidente non può essere motivo di revoca della patente. E’ una sentenza che potrebbe fare scuola quella pronunciata dalla Cassazione in merito al caso di una 26enne lucchese difesa dall’avvocato Veronica Nelli che ad aprile scorso si era vista confermata dalla corte d’appello di Firenze la condanna del gup di Lucca a 6 mesi di reclusione, 2mila euro di multa e revoca della patente di guida. La suprema corte, nei giorni scorsi, ha invece annullato i pronunciamenti di colpevolezza “scagionando” la giovane e ritenendo che la marijuana assunta la sera prima dalla ragazza non poteva essere la causa dell’incidente provocato dalla giovane donna alla guida.

La ragazza, secondo quanto ricostruito, un paio di anni fa aveva perso il controllo della sua auto mentre stava andando a lavorare sbattendo contro il guard rail a Capannori e provocando anche un incidente con un’altra auto che stava sopraggiungendo. La condanna era basata sul fatto che a seguito di analisi in ospedale, dove era stata ricoverata per le contusioni e ferite riportate, avevano stabilito che la ragazza aveva assunto marijuana, come aveva ammesso lei stessa agli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto.

Ma l’assunzione – secondo quanto stabilito – risaliva alla sera prima e al momento dell’incidente era lucida e collaborativa come da resoconti investigativi e sanitari. Questo il nodo fondamentale che ha portato la Cassazione all’annullamento della condanna. Per gli ermellini non sarebbe sufficiente a provare la condizione di alterazione la mera circostanza di essersi posta alla guida dopo molte ore dall’assunzione di sostanze stupefacenti e non vi sarebbe prova che la positività abbia comportato lo stato di alterazione, che non potrebbe neppure ricavarsi dall’avvenuto incidente in quanto la strada era bagnata e stava piovendo, quindi l’incidente non si sarebbe potuto ascrivere univocamente allo stato di alterazione.

Si legge infatti in sentenza: “La positività delle analisi alle sostanze stupefacenti fornisce piena prova di un uso pregresso di sostanze e non anche del mantenimento del loro effetto al momento della guida, alla luce del dato scientifico secondo cui, diverse ore dopo l’assunzione, le sostanze si trasformano in metaboliti inattivi”.

In altri termini, insieme agli esami di laboratorio che appurano la presenza di droga nell’organismo, per poter validamente contestare il reato di guida in stato di alterazione è imprescindibile che gli agenti verbalizzanti o i medici dell’ospedale descrivano anche i sintomi (euforia, sonnolenza, eccessiva loquacità, pupille dilatate ecc.) ricollegabili alla precedente assunzione di sostanze stupefacenti. Se non si è “sballati” al momento di mettersi alla guida anche se si provocato un incidente e assunto droghe leggere in tempi precedenti non si è perseguibili penalmente. Da qui l’annullamento della condanna con rinvio ad altra sezione d’Appello per un nuovo giudizio di secondo grado che dovrà tenere inevitabilmente conto delle indicazioni della Cassazione.

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