Forte dei Marmi, tornano i cartelli pubblicitari: Tar annulla l’ordinanza del Comune

Confermato invece lo stop alla distribuzione di volantini e depliant sul territorio comunale

Resta il divieto di volantinaggio ma non quello relativo ai cartelli pubblicitari bifacciali. Annullata quindi in parte un’ordinanza comunale di Forte dei Marmi che aveva fatto molto discutere all’epoca della sua emanazione nel 2012.

Oggi (29 giugno) i giudici del Tar hanno accolto in parte il ricorso della Silvaneon Srl, una società fiorentina che opera nel campo della pubblicità, che con ricorso straordinario al presidente della Repubblica inviato al Tar di competenza, aveva chiesto l’annullamento integrale della delibera del consiglio comunale di Forte dei Marmi 14 del 2012, con la quale erano state approvate modifiche sostanziali al regolamento precedente dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

A seguito dell’ordinanza comunale da quel giorno era consentita la collocazione nei cantieri edili, naturalmente previa autorizzazione comunale e pagamento della relativa imposta, di cartelli monofacciali delle dimensioni massime  di 100×70, pubblicizzanti la vendita degli immobili in costruzione, oppure le aziende che lavorano presso il cantiere. “Questi cartelli dovranno essere posizionati sulla recinzione o all’interno del cantiere senza l’uso di strutture di sostegno. Inoltre, sugli edifici in vendita sarà permesso l’esposizione di un unico cartello monofacciale di 20×30, sempre senza strutture di sostegno”.

Di diverso avviso i giudici amministrativi che hanno annullato tale provvedimento comunale che di fatto impediva la collocazione dei cartelli pubblicitari bifacciali per pubblicità. “È pacifico che la ricorrente Silvaneon opera da molti anni nel settore della pubblicità, anche in Toscana. Non può esser dubbio che dalle limitazioni introdotte con la delibera qui impugnata discenda un pregiudizio concreto ed immediato per l’attività imprenditoriale della ricorrente: in primo luogo, in relazione al divieto di utilizzo dei “cartelli” pubblicitari su tutto il territorio comunale; allo stesso modo, per le incisive restrizioni sull’utilizzo dei teloni di copertura dei cantieri edilizi a scopo di pubblicità; infine, per i divieti relativi all’attività di consegna di volantini, opuscoli, manifesti”.

Per il Tar dunque i divieti introdotti dal Comune di Forte dei Marmi, oltre che insufficientemente motivati, sono” irragionevoli e sproporzionati”. “La preclusione generalizzata all’utilizzo dei “cartelli”, vale a dire dei manufatti bifacciali montati su struttura di sostegno, che notoriamente rappresentano uno dei più diffusi mezzi di pubblicità nei contesti urbani e lungo la viabilità pubblica, non è sorretta da un’analisi del contesto territoriale ed urbano e dell’impatto negativo che tali manufatti avrebbero sullo stesso, né è giustificata da valutazioni sulla sicurezza della circolazione o sull’arredo urbano cittadino. Puntuali divieti di installazione per talune zone, ovvero più stringenti criteri sui materiali, sulle dimensioni, sulla collocazione dei cartelli pubblicitari, potrebbero risultare astrattamente legittimi, nell’esercizio del potere regolamentare riconosciuto agli enti locali dal codice della strada e dalla disciplina di settore. Ma viceversa, l’imposizione di un divieto assoluto di installazione dei cartelli sull’intero territorio comunale è sproporzionata, in considerazione degli interessi pubblici che l’amministrazione è chiamata a tutelare, e comprime in misura abnorme l’iniziativa economica privata”.

Il ricorso è invece infondato in relazione al contestato divieto di “distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e degli altri tipi di veicoli”, nonché al divieto di consegna di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle automobili durante la circolazione ed in prossimità di incroci.  In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto, in relazione alle previsioni regolamentari aventi ad oggetto i cartelli pubblicitari ed i teloni di cantiere.

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