Restauro dell’ex convento di S. Domenico, annullato il decreto ingiuntivo contro il Comune

Il tribunale di Reggio Emilia ha risolto il contenzioso a favore di Palazzo Orsetti

Risolto un piccolo “caso” giudiziario. Il Comune di Lucca si oppone a un decreto ingiuntivo di circa 50mila euro e il tribunale di Reggio Emilia, competente per la sede legale della ditta, gli dà ragione e annulla l’atto del 2017. “Nessun rapporto tra Comune e ditta”.

Una società aveva ottenuto l’ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune di Lucca (stazione appaltante dei lavori aventi ad oggetto il restauro dell’ex convento San Domenico, nel complesso dell’ex manifattura tabacchi, relativamente alle operazioni Piuss del progetto “Lucca dentro”), in virtù del vincolo di solidarietà dell’ente con la società Mtl con cui la stessa, aveva stipulato un contratto per la fornitura ed il montaggio di carpenteria metallica.

A sostegno delle proprie ragioni, il Comune di Lucca asseriva di non aver mai avuto alcun rapporto, di alcun genere, con la società Mtl nei cui confronti la società opposta aveva emesso le fatture oggetto del procedimento monitorio. Di fatto, i lavori di restauro sopra citati, erano stati aggiudicati ad una associazione temporanea di imprese (Ati) alla cui società mandataria (Unieco), il Comune di Lucca aveva chiesto, di produrre l’atto costitutivo della società Mtl al fine di considerare la società all’interno dell’associazione temporanea così come provato agli atti del procedimento dalla missiva inviata dall’opponente al difensore della società in cui si dava atto che “l’Ati Unieco non ha mai formalmente notificato a questa stazione appaltante l’atto costitutivo della società consortile Mtl. Si conferma che, il Comune di Lucca con propria nota chiedeva copia dell’atto costitutivo della società Mtl e che tale richiesta è rimasta sempre inevasa e che non si è verificato il subentro”. Tesi accolta dai giudici di Reggio Emilia.

“Nel caso la parte attrice opponente ha fornito idonea prova della mancanza del subentro della società Mtl nell’Ati costituito, mentre la società convenuta opposta non ha assolto al proprio onere probatorio, neppure in maniera indiziaria, con riguardo alla solidarietà imputata al Comune di Lucca per il pagamento del quantum richiesto. Per quanto innanzi, dunque non può ritenersi solidalmente responsabile il Comune di Lucca al pagamento dell’importo richiesto dalla scoietà con il decreto ingiuntivo opposto che conseguenzialmente va revocato”. In altre parole se c’è un debito per forniture di materiali va pagato da parte di una delle società costitutive l’associazione temporanea d’impresa e non dal Comune di Lucca.

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