Condannato a 3 anni e 7 mesi per spaccio: cittadinanza negata

Anche la Corte d'Appello ha respinto la richiesta

Un uomo di origini albanesi condannato, alcuni anni fa, per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti a 3 anni e 7 mesi chiede la cittadinanza italiana per essersi sposato con una ragazza lucchese ma sia il tribunale cittadino sia la corte d’Appello fiorentina gli negano tale possibilità.

La pena superiore a 3 anni di reclusione, il mancato pagamento di 21mila euro di sanzione e soprattutto la mancanza del titolo riabilitativo da parte del Tribunale di Sorveglianza hanno fatto la differenza in giudizio e quindi il decreto della prefettura di Lucca di non riconoscere la cittadinanza italiana al 34enne, del 2019, resta al momento valida e legittima.

Solo in caso di certificata riabilitazione l’uomo potrà richiedere nuovamente la cittadinanza italiana e quindi i documenti e la residenza a Lucca. “Il Tribunale di Lucca ha correttamente evidenziato – si legge nella recente sentenza d’Appello – che nel caso di specie ricorre la causa ostativa alla concessione della cittadinanza italiana superabile soltanto attraverso la riabilitazione del condannato ad oggi non ancora intervenuta nonostante ne risultino attualmente ricorrenti i presupposti. La stessa giurisprudenza citata dall’appellante infatti, a ben vedere, riguarda casi diversi in cui il diniego di cittadinanza era stato disposto in considerazione di precedenti condanne per reati non rientranti tra quelli indicati dal suddetto articolo 6, a prescindere da ogni valutazione in ordine all’integrazione del richiedente e ad ogni altro motivo attinente ai pericoli per la sicurezza pubblica. Al contrario, come correttamente rilevato dal Tribunale di Lucca, per i delitti di cui al citato art. 6 la valutazione di gravità del fatto ostativo alla concessione della cittadinanza è stata effettuata a monte dal legislatore, senza alcun spazio di discrezionalità da parte né della pa, né dell’ago in sede di impugnazione. Peraltro – aggiungono i giudici fiorentini – da quanto versato in atti, emerge che il Tribunale di Sorveglianza di Firenze in data 6 maggio 2021 ha tenuto udienza in camera di consiglio, sull’istanza di riabilitazione dell’uomo che ben potrà, una volta intervenuto tale provvedimento, ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 l.91/1992”.

L’uomo potrà riprovarci solo dopo essersi pienamente riabilitato.

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