Tentò di corrompere geometra Anas per far omettere i controlli: condannato imprenditore

Sentenza definitiva a 3 anni e 4 mesi di reclusione per istigazione alla corruzione

Condanna definitiva a 3 anni e 4 mesi di reclusione per l’imprenditore romano Dionisio Sebastianelli per il reato continuato di istigazione alla corruzione propria.

Anche la suprema corte di Cassazione ha confermato le sentenze di primo e secondo grado condannandolo pure a 3mila euro di spese processuali. L’imputato, amministratore unico della società Ipomagi s.r.I., aggiudicataria per l’anno 2017 dell’appalto bandito dall’Anas per il servizio di manutenzione ordinaria delle opere di verde per una determinata zona di territorio nelle provincie di Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara, avrebbe offerto a un geometra, tecnico dell’Anas, una percentuale del 5% delle somme percepite per omettere i controlli e le contestazioni relativi alla esecuzione dei contratti, e, in particolare, al subappalto dei lavori sopra indicati.

L’uomo inoltre, secondo i giudici, avrebbe offerto la somma di 2mila euro a tre geometri, tecnici dell’Anas, al fine di indurli a compiere un atto contrario ai loro doveri di ufficio e cioè di consentirgli, in violazione della normativa in materia di appalti pubblici, di far eseguire i lavori a ditte diverse dalla propria. Il tecnico però lo denunciò e le indagini avviate dai carabinieri portarono al processo e alla condanna di primo grado nel giugno del 2019. Dopo sei mesi arrivò anche la condanna in appello. Ora quella passata in giudicato degli ermellini.

L’uomo fu arrestato dai carabinieri nella primavera del 2018 proprio a seguito della denuncia del tecnico dell’Anas che andò all’appuntamento per la consegna del denaro con i militari dell’Arma che nel frattempo avevano messo sotto intercettazione i telefoni dell’imprenditore e lo stavano pedinando da giorni. L’arresto avvenne sul litorale di Massa. Il tribunale cittadino e poi la corte d’Appello di Genova, competente per territorio, lo avevano riconosciuto colpevole. Per i legali dell’imputato la corte d’appello non avrebbe adeguatamente valutato il senso della conversazioni intercettate, tra cui quella all’interno dell’autovettura dell’imputato stesso in cui questi avrebbe fatto riferimento alla offerta di 2mila euro: si sarebbe trattato di un regalo indipendente dai lavori e sarebbero state male interpretate anche le dichiarazioni rese da Sebastianelli nel corso dell’interrogatorio in cui il ricorrente aveva spiegato che lo scopo di quella dazione di denaro era stato solo quello di costituire una leale e proficua collaborazione con gli organi preposti, così come peraltro previsto dal codice degli appalti.

Di diverso avviso gli ermellini. “Nel caso di specie, è evidente che l’oggetto della istigazione non fosse solo quello di “assoldare” il pubblico agente ma implicasse da parte di questi il compimento di una serie di atti contrari ai doveri di ufficio, che consentissero all’imputato materialmente di non eseguire i lavori aggiudicati alla sua società: lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti da altri e sotto la “visione” diretta del pubblico agente corrotto. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente “attaccato”, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato”.

La corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.

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