Lucca fa scuola: i membri interni di una commissione di concorso comunale hanno diritto al compenso

Risposta positiva al quesito dell'amministazione comunale al Dipartimento della funzione pubblica. E anche gli altri Comuni si adeguano

Il Comune di Lucca chiede e ottiene chiarimenti dal dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri e anche gli altri Comuni italiani, di conseguenza, si stanno adeguando alla risposta di Palazzo Chigi.

I membri interni di un’amministrazione pubblica nominati in una commissione di un concorso hanno diritto al compenso e con gli adeguamenti previsti dal decreto del 24 aprile del 2020. In particolare si parla, in media, di 500 euro per le selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento; 1600 euro per i concorsi per personale diplomato; 1800 euro per i concorsi per personale laureato; 2000 euro per i concorsi per personale dirigente.

I suddetti compensi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse. Questi i compensi di un Comune italiano medio, che si è adeguato alla novità offerta dalla risposta di Palazzo Chigi al Comune di Lucca, tratto da un sito web specialistico in materia, e non  riferiti a Lucca. Ad ogni modo si fa riferimento, invece, alla nota comunale, protocollo 0042356/2021, con la quale il Comune di Lucca ha chiesto al Dipartimento nazionale della funzione pubblica il parere relativamente ai compensi spettanti ai componenti interni delle commissioni di concorso, ai sensi dell’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, numero 56.

La richiesta del municipio lucchese era questa: “Se i membri interni delle commissioni di concorso in trattazione, benché dipendenti dall’ente titolare del concorso, hanno diritto a percepire il compenso, così come stabilito dalla novella del 2019, in deroga al principio di omnicomprensività; ove fosse accertato l’an debeatur, si chiede conferma che il quantum sarebbe dovuto nelle misure previste dal Dpcm del 24 aprile 2020, previo recepimento con idonei atti comunali”. Il dipartimento ha risposto affermativamente alla domanda precisando che: “Fermo restando il limite di cui all’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, alla luce della formulazione letterale della richiamata previsione normativa che si riferisce al personale dirigenziale in generale e della ratio sottesa volta ad assicurare la massima efficienza e funzionalità nello svolgimento dei concorsi pubblici, si ritiene che la stessa trovi applicazione a prescindere dall’appartenenza o meno dei dirigenti ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso, con la conseguenza che anche rispetto ai compensi corrisposti a tali ultimi dirigenti non si applica la disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 165/2001 in materia di onnicomprensività del trattamento economico. Del resto, una lettura in senso diverso determinerebbe profili di disparità di trattamento tra i dipendenti dei ruoli dell’amministrazione che bandisce la procedura concorsuale e i dirigenti esterni a fronte della norma contenuta nel precedente comma 13 che qualifica gli incarichi in argomento come attività di servizio a tutti gli effetti di legge, “qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti” e contrasterebbe inoltre con lo stesso impianto dell’articolo 3 che, nell’evidente presupposto della retribuibilità degli incarichi di cui trattasi, ha previsto, allo stesso comma 13, l’aggiornamento dei compensi. Quanto detto, per ragioni di parità di trattamento, non può che essere riferito anche al personale di qualifica non dirigenziale”.

Pertanto, i suddetti compensi potranno essere applicati dal Comune di Lucca e dagli altri Comuni italiani, a seguito di apposito atto di recepimento da parte della giunta comunale di quanto previsto dal richiamato decreto sia ai membri esterni sia a quelli interni.

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