Trovato con 500 pasticche di ecstasy: condanna definitiva per il pusher

Sei anni di reclusione per lo spacciatore di 44 anni arrestato dai carabinieri

Era stato arrestato dai carabinieri di La Spezia all’interno di una vasta operazione antidroga, 44enne di Lucca condannato in via definitiva, per detenzione e spaccio, a 6 anni di reclusione e 26mila euro di multa, più spese legali e 3mila euro di ammenda.

Questa la decisione della suprema corte di Cassazione che nella sentenza pubblicata ieri (20 gennaio) ha confermato la precedente pronuncia della corte d’Appello di Genova. I militari dell’arma gli avevano trovato circa 500 pasticche di ecstasy e quasi 300 grammi di hashish. Nel 2018 al momento dell’arrivo dei carabinieri presso la sua abitazione, era stato avvisato del loro sopraggiungere da uno dei suoi complici, che, urlando, lo invitò ad occultare i tutto, secondo gli atti processuali, (“….nascondi tutto, arrivano i carabinieri…”) riferendosi evidentemente a qualcosa che gli operanti non avrebbero dovuto trovare e che, in quel frangente, si trovava invece nella sua piena disponibilità di fatto; uno degli involucri in cui era suddivisa l’ecstasy era stato già aperto, mentre l’altro era ancora sigillato e nel momento in cui era stato avvisato dell’arrivo delle forze dell’ordine, l’imputato aveva provato a liberarsi dello stupefacente, senza successo e trovato in possesso del pericoloso stupefacente.

Si legge infatti nella sentenza degli ermellini che hanno respinto il suo ricorso: “Manifestamente infondato deve ritenersi l’evocato travisamento della prova con riferimento alla valutazione del contenuto della deposizione testimoniale resa da uno dei militari operanti: il fatto che lo stupefacente sia stato interamente sequestrato al ricorrente, che ne aveva la personale disponibilità all’interno della sua abitazione, è un elemento non controvertibile, come risulta dalla stessa documentazione allegata e dal richiamato verbale di perquisizione e sequestro. La corte d’Appello ha correttamente escluso la marginalità del contributo causale dal ricorrente offertovi, osservando che l’impossibilità di riconoscere tale attenuante discendeva, oltre che dal sequestro dello stupefacente sulla persona stessa dell’imputato, dalla dirimente circostanza di fatto relativa alla proprietà dell’abitazione ove il cospicuo quantitativo di stupefacente era custodito e dal tentativo di occultarlo al momento dell’arrivo dei carabinieri”. Il caso giudiziario del pusher lucchese è chiuso.

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