Morì schiacciato dal braccio di una gru: assolto il titolare dell’azienda

Nessuna responsabilità per Emilio Fornaciari nel caso della morte del 52enne Marco Viviani del 7 gennaio 2020

“Il fatto non costituisce reato”: assolto con formula piena il titolare dell’azienda Rm di Porcari accusato per la morte di un operaio 52enne avvenuta il 7 gennaio 2020 sotto al braccio di una gru ad Altopascio.

Colpito alla testa da un pezzo di gru, muore operaio

La sentenza di assoluzione per l’amministratore dell’azienda lucchese per il decesso del dipendente, Marco Viviani, è stata emessa lo scorso lunedi (2 maggio) dal tribunale di Lucca: il giudice Antonia Aracri si è presa 90 giorni per le motivazioni.

Il procedimento penale vedeva un’ipotesi di omicidio colposo. Secondo l’accusa la vittima avrebbe eseguito erroneamente la procedura di taglio con cannello ossipropanico di una gru in disuso ripiegata su se stessa e situata in un cantiere dismesso perchè non adeguatamente formato e preparato dall’azienda.

Si tratta di un caso particolarmente delicato che era giunto a processo a seguito di un’imputazione coatta disposta dal Gip, che non aveva accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura della Repubblica di Lucca.

L’imputato, Emilio Fornaciari, legale rappresentante dell’azienda Rm di Porcari, era assistito dagli avvocati Davide Manzo ed Enrico Marzaduri.

“Attraverso il deposito della consulenza del nostro tecnico riguardo alla dinamica dell’incidente – spiega l’avvocato Manzo -, nonchè lo svolgimento di un’impegnativa attività di indagine difensiva, che oltre all’acquisizione di tutte le certificazioni attestanti la formazione del dipendente ha visto l’audizione di soggetti che avevano collaborato a vario titolo con il dipendente  ed avevano contezza del suo grado di preparazione ed esperienza nell’esecuzione della mansione svolta al momento dell’incidente, è stato dimostrato che all’azienda non poteva essere imputata alcuna violazione nell’ambito della disciplina della sicurezza sul lavoro e di conseguenza una responsabilità per il tragico evento”.

Nella discussione del caso sono stati portati all’attenzione del giudice importanti approdi della giurisprudenza rappresentando come non fosse corretto prendere come riferimento l’evento, nella sua tragicità – aggiunge il legale – per giungere a sostenere che il lavoratore non avesse quella preparazione idonea a svolgere il lavoro che stava compiendo, ovvero, come detto, il sezionamento con cannello ossipropanico di una gru in disuso ripiegata su se stessa”.

Occorreva, in poche parole, contestualizzare il fatto e valutare se il rischio lavorativo connesso a quel tipo di attività fosse stato adeguatamente preso in considerazione durante il processo di formazione e che quanto avvenuto fosse legato o meno ad un difetto di preparazione.

“Sono stati così chiariti tutti gli aspetti che inizialmente avevano portato l’ufficio del Gip a disporre il processo – conclude Manzo – già particolarmente provato per la triste vicenda”.

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