Ottiene la protezione a Lucca uno dei fondatori del partito nazionalista dell’Ucraina

I giudici gli negano però l'asilo politico ma ritengono pericoloso il suo ritorno nel Paese in guerra

Più informazioni su

Uno dei fondatori, ed ex portavoce, di Pravyj Sektor, la formazione politica nazionalista dell’Ucraina di estrema destra, è domiciliato a Lucca, stando a una recente sentenza del Tribunale di Firenze. L’uomo ha infatti impugnato in aula il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale che gli aveva negato l’asilo politico e quindi lo status di rifugiato. I giudici accogliendo in parte il suo appello gli hanno concesso la protezione sussidiaria. Laureato in economia e originario di Dnipro, per sua stessa ammissione ai giudici, ha partecipato alla creazione del partito Pravi Sektor diventando il più stretto collaboratore di un ragazzo che era il braccio destro del membro del parlamento, aiutandolo nella campagna elettorale per le elezioni parlamentari dove la formazione politica aveva, appunto, inizialmente “piazzato” un deputato delle regioni. Pravi Sektor era stato creato al tempo di Maidan nel 2014 ed  era un movimento politico di destra nazionalista ed il candidato era entrato appunto come rappresentante delle regioni. Successivamente però, sempre a suo dire, “si pente” di tale scelta e vista la violenza di quei giorni decide di andar via dal suo Paese e dopo alcuni anni in Polonia arriva in Toscana e quindi in Lucchesia.

La rivoluzione ucraina del 2014, nota anche come rivoluzione di Maidan, ha avuto luogo nel febbraio 2014 a conclusione delle proteste dell’Euromaidan, quando scontri violenti tra i manifestanti e le forze di sicurezza nella capitale Kiev culminarono con la fuga del presidente eletto Viktor Janukovyč e la caduta del governo di Mykola Azarov. La rivoluzione fu seguita da scontri nelle regioni sud-orientali del paese, dall’intervento militare della Russia e dalla annessione della Crimea, e dall’aumento delle truppe russe in prossimità delle frontiere dell’Ucraina. Poi gli scontri in Donbass che intanto proseguivano fino all’inizio della guerra vera e propria con l’invasione russa del 24 febbraio scorso, chiudono il cerchio sullo scenario in si muove questa vicenda.

Le sue dichiarazioni ai giudici

L’uomo alla Commissione territoriale nella sua audizione del 2019, che gli aveva rifiutato la richiesta di asilo politico, aveva riferito: di confermare le precedenti dichiarazioni rese nelle quali sosteneva di aver aiutato alla costituzione di un partito nazionalista, Pravi Sektor, ma di essere andato via dal paese nel giugno del 2014 a causa dell’inizio della guerra, non volendo svolgere il servizio militare in quanto l’esercito ucraino non ben equipaggiato e in quanto il cugino svolgeva il servizio militare nell’esercito russo e di temere, per questo, ritorsioni da parte dei membri del Pravi Sektor;  di voler specificare che non aveva partecipato alla guerra poiché era per metà russo e la madre era russa ed aveva molti parenti in quel Paese; che quando aveva iniziato con il Pravi Sektor faceva propaganda con i giovani giornalisti spiegando loro gli obiettivi di questo gruppo ma la campagna elettorale era iniziata quando lui era già andato via. Il padre era rimasto in Ucraina, ma divorziato si era rifatto una vita con un’altra compagna, la sorella era andata a vivere a Kiev, mentre la madre era venuta in Italia anche lei.

La sentenza

I giudici fiorentini hanno accolto in parte il suo appello non concedendo l’asilo politico richiesto in via principale ma concedendogli la protezione sussidiaria. Si legge infatti in sentenza: “Si deve ritenere, perciò, sussistente il rischio di un danno grave di minaccia alla persona del ricorrente derivante dalla situazione del conflitto armato in Ucraina. In tale contesto geografico sono senz’altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché il rischio di danno grave, al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti. La domanda di protezione sussidiaria deve quindi esser accolta”. Nel caso in cui il cittadino straniero non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma sussistano comunque fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, è ammissibile alla protezione sussidiaria. I requisiti sono quindi diversi: se nel caso del rifugiato si parla di timore fondato di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra, nel caso del protetto sussidiario si parla di rischio effettivo e grave danno. Anche in questo caso il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria dura 5 anni ed è rinnovabile.

Sostieni l’informazione gratuita con una donazione

Più informazioni su

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di Lucca in Diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.