Si masturba nell’auto mentre passa un minore: dovrà pagare solo una multa

In secondo grado era stato condannato a 4 mesi ma la Cassazione ha annullato la sentenza: ecco perché

Si masturba in auto mentre passa un minore, condanna annullata dalla suprema corte di Cassazione. Il passaggio del minore da quel punto era, secondo i giudici, occasionale e non abituale. L’uomo dovrà pagare solo una multa (da 5 a 30mila euro) quando in secondo grado era stato invece condannato anche a 4 mesi di reclusione.

Questa sentenza chiarisce e restringe ancor di più le fattispecie di reato legate agli articoli 527 e 726 del codice (atti osceni in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza) che sono stati già entrambi depenalizzati e di recente, il 21 aprile scorso, anche rimodulati e ridimensionati rispetto alle sanzioni da applicare. L’unico reato rimasto ancora in piedi, che prevede condanne penali e non solo sanzioni amministrative, è il comma 2 del 527, cioè l’articolo di legge in base al quale era stato condannato l’uomo per il quale ora gli ermellini hanno annullato senza rinvio la condanna a 4 mesi di reclusione. Ma andiamo con ordine per fare chiarezza. Il 527, atti osceni in luogo pubblico, è stato depenalizzato nel 2016, cioè è diventato un illecito amministrativo sanzionabile con una multa, tranne nel caso (l’unico) in cui gli atti osceni vengano commessi in luoghi abitualmente frequentati da minori. E qui sta il punto cruciale che ha portato all’annullamento della condanna dell’uomo, così come accadrà a tutte le altre condanne simili in tutta Italia. Non occasionalmente ma abitualmente.

La sentenza della Cassazione

Al riguardo, si legge infatti nel pronunciamento dei giudici di Piazza Cavour, in cui tutti i dati sono coperti dal divieto di divulgazione e in fase di oscuramento, che “ai fini della sussistenza del reato di atti osceni cui al secondo comma dell’articolo 527 cp, per luogo abitualmente frequentato da minori non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico”. Nella specie, la scuola più vicina si trovava a oltre 500 metri dal luogo dei fatti e, dunque, questa distanza non integrava l’elemento oggettivo del reato: per la sua configurabilità il luogo doveva essere un punto di abituale incontro o di socializzazione, dove i bambini si trattenevano per un termine non breve”. Pertanto, la sentenza è stata annullata senza rinvio perché la presenza occasionale della minore nel luogo dei fatti non configura il reato.

La Consulta

Il 726, cioè atti contrari alla pubblica decenza, (un caso tra i più comuni è quello di chi urina in pubblica via) depenalizzato anch’esso sempre nel 2016, il 21 aprile scorso ha subito un nuovo ridimensionamento da parte della corte Costituzionale nel quantum della sanzione applicabile che partiva dalla cifra minima prevista per gli atti osceni (5mila euro) ma per la Consulta “l’eccessività del minimo di 5.000 euro si coglie agevolmente anche nel confronto con lo specifico trattamento sanzionatorio oggi previsto per gli atti osceni: illecito, quest’ultimo, che a dispetto della distinta collocazione sistematica nel codice penale  è sempre stato considerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in rapporto di gravità maggiore rispetto a quello, fenomenologicamente contiguo, di atti contrari alla pubblica decenza”.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 726 del codice penale, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria “da euro 5.000 a euro 10.000” anziché “da euro 51 a euro 309”, precisando che, naturalmente, resta ferma la possibilità per il legislatore di individuare altra e in ipotesi più congrua cornice sanzionatoria, che tenga più specificamente conto delle peculiarità dell’illecito amministrativo censurato rispetto a quello di atti osceni colposi, purché nel rispetto del principio di proporzionalità tra gravità dell’illecito e severità della sanzione. Una serie di ridimensionamenti di questi reati che ha fatto e farà discutere, e alla fine come sempre sarà compito del Parlamento, eventualmente, di modificare le leggi attualmente in vigore, come ha invitato a fare la stessa corte Costituzionale. Si vedrà.

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