Distributori automatici, sul contenzioso tra ditte decide il tribunale di Lucca

I giudici del Tar hanno inviato gli atti al Galli Tassi

Distributori automatici, sarà il tribunale di Lucca a dover decidere in merito alle richieste di rideterminare eventualmente il canone dovuto al Comune in tempo di pandemia e non il Tar. Così ha infatti stabilito la giustizia amministrativa rinviando gli atti ai colleghi dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti del giudice ordinario.

Con il ricorso presentato al Tar la società Cda Vending srl aveva impugnato gli atti con i quali l’amministrazione comunale di Lucca aveva proceduto, a seguito del mancato pagamento del canone di concessione relativo al primo semestre 2022, all’escussione della polizza fideiussoria posta a garanzia dell’esecuzione degli obblighi relativi alla “concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di alimenti, bevande calde e fredde ed altri generi di conforto; proponendo altresì domanda di accertamento del proprio diritto alla “giusta determinazione del canone di occupazione del suolo pubblico, in misura corrispondente al reale valore della concessione e/o comunque ridotto in misura proporzionale ai decrementi di incassi rapportati al periodo prepandemico”, con eventuale annullamento di tutti gli atti che abbiano negato tale revisione. Alla camera di consiglio del 13 luglio scorso, il Tar di Firenze ha sollecitato il contraddittorio delle parti, in ordine ad un possibile difetto di giurisdizione.

Una sentenza della Cassazione a sezioni unite del 2019 infatti ha stabilito che “Alla giurisdizione del giudice ordinario, infatti, sono riservate le controversie riguardanti “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, alle quali appartengono quelle relative alla fase esecutiva (anche) dei rapporti di concessione di pubblico servizio, ivi comprese le questioni inerenti agli adempimenti e alle relative conseguenze indennitarie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti che si colloca a valle dell’esercizio del potere di cui è espressione la fase costitutiva del rapporto di impronta pubblicistica, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la pa eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge e impugnati dal privato”. Inevitabile quindi la sentenza di oggi (15 luglio) nella quale il Tar ha sancito il difetto di giurisdizione e il contenzioso proseguirà nelle aule civili del Tribunale di Lucca.

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