Si intasca oltre 175mila euro da una procedura esecutiva, avvocato condannato e sospeso dall’Ordine

Il consiglio nazionale forense ha respinto il ricorso del professionista riconosciuto colpevole in via definitiva

Tra aprile del 2015 e luglio del 2016, per i giudici, si è intascato oltre 175mila euro in qualità dei delegato alla vendita all’interno di una esecuzione immobiliare riguardante alcuni beni a Forte dei Marmi, avvocato lucchese condannato in via definitiva, a 3 anni e 6 mesi di reclusione, è stato anche sospeso per tre anni dal consiglio nazionale forense.

Il professionista era stato incaricato dal tribunale di Lucca di vendere gli immobili all’interno della procedura giudiziaria ma il suo successore, un commercialista, si era poi accorto che i conti non tornavano. Il legale è quindi finito sotto processo per peculato e lo stesso giudice aveva inviato al consiglio dell’Ordine degli avvocati l’inizio dell’azione penale nei confronti di un iscritto all’albo.

Dopo una attività istruttoria interna sia l’ordine provinciale sia il consiglio distrettuale di disciplina di Firenze avevano stabilito la sospensione dalla professione del legale per tre anni, commisurata alla condanna penale. Il professionista si era quindi rivolto al consiglio nazionale chiedendo di attendere gli esiti definitivi del suo processo giudiziario prima di rendere esecutiva anche la sospensione. Condanna che nel frattempo è arrivata.

Nelle scorse settimane quindi il consiglio nazionale forense si è così espresso: “L’appropriazione di somme mediante abuso della disponibilità ottenuta per ragioni di ufficio in veste di delegato dal giudice di Lucca, quindi con approfittamento della funzione pubblica, costituisce comportamento gravissimo che lede enormemente l’immagine della professione forense. Nel caso di specie, il professionista delegato lucchese è stato condannato in via definitiva per essersi appropriato di somme della procedura esecutiva, circa 175mila euro, senza l’autorizzazione del giudice. In applicazione del principio di cui in massima, il consiglio ha respinto l’impugnazione proposta avverso la decisione con cui il consiglio distrettuale aveva comminato all’incolpato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per anni tre”.

Sempre il consiglio nazionale ha precisato che dal 2012 la legge professionale forense è cambiata e l’azione disciplinare non è più subordinata a quella penale e ai suoi esiti e nel caso di specie, inoltre, l’avvocato non sarebbe stato collaborativo né avrebbe spiegato o motivato l’ammanco di denaro dalle casse della procedura esecutiva di cui era delegato alla vendita né tantomeno fornito spiegazioni sul trasferimento dei soldi sul suo conto corrente personale. Conclude infatti la sentenza del consiglio nazionale forense: “In uno sforzo motivazionale che va oltre la pronunciata inammissibilità, va osservato che il consiglio di disciplina di Firenze ha compiutamente motivato la misura della sanzione in relazione alla gravità dei fatti contestati nell’esercizio delle funzioni di professionista delegato e, quindi, di pubblico ufficiale, della entità della somma sottratta e dell’ammontare del profitto della 5 condotta illecita, correlata all’entità del danno arrecato ai creditori. Anche sul punto la decisione impugnata va confermata”.

La procedura relativa agli immobili di Forte dei Marmi è stata poi portata a termine dal successore dell’avvocato lucchese condannato e sospeso. Il caso giudiziario e disciplinare è chiuso.

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