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Ex archivio di Stato a San Donato, è il proprietario a dover intervenire sulla copertura in eternit

Il Tar ha respinto il ricorso della società in liquidazione che possiede l’immobile contro l’ordinanza del Comune: la vicenda va avanti dal 2006

Sarà la società immobiliare proprietaria delle strutture a dover effettuare le verifiche sullo stato di copertura in amianto dell’ex Archivio di Stato a San Donato. Il Tar, infatti, ha respinto il ricorso della società, in liquidazione, di annullamento dell’ordinanza emessa dal Comune nel 2019 in cui l’ente chiedeva l’analisi del materiale di cui è composta la copertura dell’edificio, la verifica delle condizioni della copertura e la presentazione di una relazione redatta da un laboratorio certificato.

Il Tar ha rigettato il ricorso presentato per asserito difetto di motivazione. Per l’azienda spetterebbe, infatti, ad Asl e Arpat effettuare le analisi richieste. Il Comune ha replicato ricostruendo la vicenda che risale al precedente proprietario cui già nel 2006 era stata indirizzata l’ordinanza, poi rinnovata l’anno successivo all’attuale proprietaria, che aveva nel 2009 preannunciato un inizio di lavori che, a una verifica del 2017, non risultavano conclusi in ordine alla copertura in amianto. Dopo una serie di annunci e comunicazioni si è poi arrivati all’ordinanza del 2019, oggetto del ricorso.

“È evidente che sin dal 2006 – dice il Tar – vi è stato un accertamento, da parte dell’Asl, in ordine alla presenza del materiale (amianto) che compone la copertura del fabbricato di che trattasi, presente in quantità tale da determinarne l’obbligo di rimozione. Tale accertamento non è stato contestato nel suo contenuto tecnico, nemmeno quale atto presupposto di quelli che ad esso hanno fatto seguito, così come non risultano contestati gli ordini comunali che si sono succeduti nel tempo al fine di ottenere, ad opera della ricorrente, la bonifica del sito. Risulta, anzi, un contegno sostanzialmente acquiescente che la ricorrente ha tenuto dal 2007 al 2018 in ordine alla necessità di procedere alla rimozione dell’amianto. In conclusione, non può certo dirsi – come invece sostenuto da parte ricorrente nella presente sede – che l’ordinanza impugnata non sia stata preceduta da adeguata istruttoria, risultando semmai il contrario e cioè che è stata la ricorrente a procrastinare, lungo l’arco di più di un decennio, il compimento di un’opera a cui sapeva di essere tenuta”.

La proprietaria dell’immobile, cui è stato respinto il ricorso, dovrà ora pagare anche 3mila euro di spese di lite.