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Chiude con un cancello la strada interpoderale e i vicini la portano in tribunale

5 maggio 2024 | 11:46
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Chiude con un cancello la strada interpoderale e i vicini la portano in tribunale

Dopo due gradi di giudizio a favore della servitù di passaggio la Cassazione ha rimandato gli atti in appello: “Va dimostrato che la via sia destinata all’uso specifico”

Una annosa questione che non ha trovato la sua conclusione definitiva neanche davanti alla Corte di Cassazione e che riguarda una disputa di vicinato per l’utilizzo di una strada interpoderale.

Un gruppo di proprietari di terreni nel comune di Capannori, infatti, ha portato in giudizio un’altra proprietaria per vedersi riconoscere quantomeno una servitù di passaggio (se non proprio usucapione o comunione) in una strada interpoderale, nel frattempo chiusa da un cancello che ne inibisce l’accesso. Contestualmente alla richiesta i proprietari chiedevano la rimozione degli ostacoli posti sul tracciato e la precisa determinazione dei confini.

Il tribunale di Lucca, quindi anche la Corte d’Appello di Firenze, hanno accolto la richiesta dei proprietari, imponendo l’apertura del cancello posto sul tracciato. Ma la proprietaria ha proposto ricorso per Cassazione, che ha dato ragione alla donna rinviando gli atti ad un nuovo giudice di appello. Fra i motivi che hanno convinto la corte il fatto, proposto dalla ricorrente, difesa dall’avvocato Giovanni Iacopetti, che la Corte di Appello si è limitata ad accertare, tramite testimonianze, l’esistenza della strada con tracciato individuato e ad accertarne l’uso ultraventennale degli attori per dichiararne l’usucapione della servitù di passo. Non ha accertato invece che la strada fosse specificatamente destinata all’esercizio della servitù. Nella decisione della Cassazione vengono riassorbiti due degli altri motivi di ricorso: l’omesso accertamento che il tracciato oggetto di servitù fosse effetivamente collegato funzionalmento con i presunti fondi dominanti e l’omessa motivazione circa la prova dell’esistenza dei diritti degli attori sulla strada usucapita. Inammissibile, invece, il motivo di ricorso che parlava di una erronea valutazione delle dichiarazioni dei testi circa i confini catastali.

In conclusione la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso teso ad annullare la sentenza di secondo grado e ha rinviato la causa, limitatamente al motivo accolto (quindi non è messa in discussione l’individuazione dei confini fra le proprietà), alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che si occuperà anche della condanna alle spese processuali.