Impianto di riciclo di pannoloni a Salanetti, respinto il ricorso al Tar contro il no all’assoggettabilità alla Via
Secondo il tribunale amministrativo è stata corretta l’istruttoria della Regione Toscana anche sulla distanza delle abitazioni dall’impianto e sul rischio idraulico
Impianto di riciclo di pannolini e pannoloni di Salanetti, respinto il ricorso di alcuni dei proprietari di zone limitrofe alla struttura contro il no della verifica dell’assoggettabilità a Via.
Secondo il tribunale amministrativo, infatti, il ricorso presentato è infondato. I ricorrenti sostenevano che il loro immobile si troverebbe a una distanza inferiore rispetto ai minimi stabiliti e ricadrebbe in zona di pericolosità alluvionale elevata e tali ragioni impedirebbero la realizzazione degli impianti di cui si discute.
Il primo motivo di ricorso è respinto perché nel calcolo delle distanze, come da testo di legge, si parla di centri abitati e non di case sparse, come nell’oggetto, cosa che “risulta – dice il Tar – strettamente funzionale agli scopi propri del Piano rifiuti giacché prende in considerazione la densità e la continuità abitativa e degli insediamenti residenziali”. Lo stesso Comune di Porcari, nel far pervenire al tribunale i suoi documenti avrebbe escluso la presenza del criterio escludente, come si legge in sentenza: il centro abitato di Porcari, infatti, si estende fino al 97 di via Ciarpi mentre l’immobile dei ricorrenti è al 129. La Regione comunque, in via ulteriormente precauzionale ha comunque previsto puntuali ed articolate prescrizioni per prevenire impatti ambientali significativi, in particolare per le emissioni odorigene.
Quanto alla pericolosità idraulica, secondo il Tar, non rappresenterebbe motivo ostativo di realizzazione di un’opera, perché può essere superato con opere di mitigazione previste dalla legge. E ciò sarebbe previsto nel progetto tramite la realizzazione di sopraelevazioni al di sopra del battente duecentennale. Inoltre si prevede che gli interventi “devono essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, senza aumentare il rischio al contorno”. “Emerge – spiega il tribunale – che l’istruttoria condotta dalla Regione ha tenuto in debita considerazione la classificazione di pericolosità idraulica evidenziata nel ricorso, ipotizzando altresì un possibile adeguamento del Pgra alla nuova classificazione P3 di cui al piano strutturale intercomunale”. L’uso del termine ‘raccomandazione’ invece di ‘prescrizione’ di tali necessità è inoltre giustificata dal fatto che si era in fase di richiesta di assoggettabilità a Via e le necessità effettive verranno valutate al momento della richiesta di rilascio del titolo edilizio.
Per questi motivi la corte, con presidente Alessandro Cacciari, primo referendario Katiuscia Papi e Marcello Faviere estensore ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.