Concede in comodato una casa al figlio e ne chiede la restituzione: dal giudice niente provvedimento urgente
La richiesta legata al peggioramento dello stato di salute e di condizione economica. Ma non ci sono i criteri di gravità e irreparabilità in attesa del giudizio nel merito
Vuole indietro, con richiesta di un provvedimento urgente al giudice civile, la casa concessa in comodato d’uso gratuito al figlio fin dal 2010. Ma a decidere sulla questione sarà il giudice nel rito ordinario perché la dottoressa Alice Croci, con ordinanza, non ha ravvisato i requisiti delle ‘conseguenze gravi ed irreparabili’ richieste dall’articolo 700 del codice di procedura civile per emettere un provvedimento in attesa della decisione definitiva.
L’uomo, proprietario della casa, vive nell’abitazione della sua attuale compagna dove sono presenti numerose scale, interne ed esterne, che sarebbero incompatibili con la sua condizione di salute: un enfisema polmonare e le conseguenze di una frattura verificatasi dopo una caduta dalle scale. L’uomo ha inoltre affermato di occuparsi del mantenimento di una nipote, di cui il figlio si disinteresserebbe.
Il figlio ha contestato le ricostruzioni del padre, sia sulle necessità legate allo stato di salute, sia sulla paternità della presunta nipote, che sarebbe stata esclusa dall’esame del Dna. La casa, inoltre, sarebbe stata concessa per farne la casa familiare, vivendo con lui anche il figlio minore.
A sua volta il padre ha contestato l’esistenza di un rapporto di convivenza sentimentale fra il figlio e la coinquilina così come il collegamento del comodato alle sue esigenze familiari, dal momento che all’epoca della concessione il figlio era single.
La giudice non ha ritenuto il “pregiudizio imminente e irreparabile” richiesto dall’articolo 700 del codice di procedura civile: “Infatti – dice il giudice – il ricorrente ha identificato il pregiudizio temuto nelle “conseguenze gravi ed irreparabili” che gli deriverebbero dall’attesa del tempo necessario ad ottenere il rilascio dell’immobile nel corso di un ordinario giudizio di merito, in ragione dell’inadeguatezza dell’abitazione in cui attualmente vive rispetto alle proprie esigenze di salute, nonché del deterioramento della propria condizione economica, che gli imporrebbe di valutare una eventuale futura vendita dell’immobile; tuttavia, non è dato apprezzare, nel danno dedotto, il carattere della imminenza e della irreparabilità”.
“Parimenti – prosegue altra parte della sentenza – per quanto concerne le esigenze economiche rappresentate, il danno dedotto risulta privo del requisito della irreparabilità richiesto dall’art. 700 c.p.c., risolvendosi in una perdita di natura meramente patrimoniale, suscettibile, laddove accertata, di adeguato ristoro nel corso del giudizio di merito, senza sensibile discrepanza, in termini di piena soddisfazione del diritto, tra quel risultato e quello ottenibile in via d’urgenza”.
Il ricorrente dovrà liquidare le spese della causa, pari a 1500 euro oltre a Iva e spese accessorie.


