Sentenza del Tar sui luoghi pucciniani, il comitato: “Il Boccherini ha scelto di non fare i lavori, nessun diritto al risarcimento”
Il presidente Veronesi dopo la replica del Conservatorio: “Riconosciuta la piena legittimità dell’assegnazione dei finanziamenti”
“La sentenza del Tar Toscana n968/2025 del 3 giugno 2025 sancisce la bontà dell’operato del comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, guidato dal maestro Alberto Veronesi”. Questa la posizione del presidente del comitato, che contesta quanto affermato dall’istituto Boccherini.
“In riferimento alla richiesta di risarcimento del Conservatorio Boccherini, a tutela della verità dei fatti e dell’immagine del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane – si legge in una nota del maestro – la sentenza del Tar Toscana 968/2025, pubblicata in data 3 giugno 2025, ha riconosciuto la piena legittimità dell’assegnazione dei finanziamenti operata dal Comitato in via di autotutela. Il 17 ottobre 2024, il progettoo del Conservatorio Boccherini è stato ammesso e finanziato con un contributo di 190mila euro. Il 25 novembre 2024, è stata concessa una proroga ampia, con possibilità di rendicontazione dei lavori fino al 31 dicembre 2025, per consentire al Conservatorio di realizzare l’intervento previsto. Anche l’operatività del Comitato è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025, proprio per dare agli enti interessati piena facoltà di eseguire, completare e rendicontare i lavori autorizzati ed ammessi a finanziamento”.
“Il Conservatorio non ha realizzato i lavori – dice il maestro – pur avendone avuto piena facoltà. Nonostante abbia otttenuto il contributo richiesto e avendo a disposizione oltre 14 mesi di tempo per realizzare un progetto tecnicamente semplice e modesto (allestimento di una sala mostra permanente di 20 metri quadri e restyling di una sala concerti già esistente di 50 metri quadri), il Conservatorio non ha dato corso ai lavori, per propria esclusiva scelta. Ne consegue che non esiste alcun presupposto di risarcimento del danno, avendo il Tar espressamente statuito che, “in termini generali, il ritardo nell’adozione non rappresenta di per sé un vizio del provvedimento amministra5vo, ma afferisce alla violazione delle regole di comportamento gravanti sull’amministrazione come su tutti i consociati, violazione che può concorrere a integrare un’ipotesi di responsabilità risarcitoria, laddove ne sussistano tutti gli elementi costitutivi”.
“Ebbene, nel caso di specie – prosegue il presidente del comitato – tali elementi costitutivi non sussistono, avendo il Conservatorio scelto unilateralmente di non procedere con la pur pienamente possibile e satisfattiva esecuzione dei lavori, questi ultimi correttamente e sufficientemente finanziati (sempre secondo il Tar, “che al progetto del Conservatorio di Lucca per il criterio 3 (a), relativo alla pubblica utilità e fruizione dell’intervento, non sia stato attribuito il punteggio massimo è infatti non irragionevolmente motivato dalla commissione con il duplice rilievo della attinenza dei materiali ivi custoditi al periodo degli studi giovanili di Giacomo Puccini e della già intervenuta digitalizzazione dei materiali stessi, fruibili da chiunque mediante semplice accesso a internet”, assunto che vale di per sé a smentire che al Conservatorio potesse spettare più di quanto effettivamente destinato, anche nel rapporto con altri soggetti finanziati: ad esempio Conservatorio di Milano e Comune di Bagni di Lucca, vedansi pagg. 16 e 17 della Ssentenza”.