La sentenza
|Fallimento della Coam di Bacci, Cassazione conferma la condanna a D’Alterio per l’emissione di fatture false
Respinto il ricorso della difesa. L’imprenditore fu condannato per le minacce a colpi di fucile all’ex presidente della Lucchese
Arriva a conclusione un’altra delle vicende processuali che ha visto come protagonista Pasquale D’Alterio, l’imprenditore campano di 53 anni condannato nel 2018 per le minacce e intimidazioni nei confronti di un’auto e di una azienda riconducibili all’ex presidente della Lucchese Andrea Bacci e poi grande accusatore dello stesso Bacci nella vicenda che ha poi portato al concordato preventivo per la sua azienda, la Coam.
È arrivato in Cassazione, infatti, il ricorso per la sentenza di condanna in Appello a un anno e un mese di reclusione per l’emissione di fatture false. Una sentenza che ha confermato la decisione del tribunale di Lucca del febbraio 2022, competente per territorio in quanto il reato è stato commesso, in tre diverse occasioni, ad Altopascio.
La difesa dell’imputato ha presentato due diversi motivi di ricorso. Con il primo si chiedeva di valutare la scriminante dello stato di necessità: “La grave situazione di pericolo non è stata volontariamente causata dall’imputato, il quale, dopo essere stato danneggiato e minacciato, si è trovato sottoposto all’odierno procedimento penale, mentre colui che lo ha minacciato chiedendo la emissione di fatture false e traendone beneficio, è uscito indenne dalla vicenda processuale mediante un concordato fallimentare.”. Con il secondo motivo di ricorso si chiedeva invece l’applicazione dell’attenuante speciale per il fatto che il debito tributario relativo all’emissione delle fatture false era stato estinto integralmente prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. L’imputato, secondo la difesa, avrebbe tenuto una condotta collaborativa autodenunciandosi e dano il via alle indagini che hanno portato poi l’azienda al concordato preventivo.
Il ricorso è stato respinto e la sentenza è così diventata definitiva. Nel primo caso è stato escluso che D’Alterio non avesse altra via per agire a sua tutela se non quella di commettere un delitto come l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Nel secondo motivo di ricorso, invece, la Corte ha escluso l’applicabilità della norma dell’articolo 13 bis del decreto legislativo 74 del 2000 a situazioni diverse rispetto a quelle del saldo del debito fiscale, escludendo che possa essere estesa anche alla collaborazione che ha portato come conseguenza alla soluzione della vertenza fiscale.
D’Alterio, dunque, dovrà scontare la pena così come determinata dalla Corte d’Appello di Firenze: un anno e un mese.


