La sentenza
|Medico a giudizio per tentato omicidio: confermati divieto di dimora e interdizione per un anno dalla professione
La Cassazione respinge il ricorso contro la decisione del tribunale che aveva parzialmente accolto l’appello del pubblico ministero
Confermato il provvedimento cautelare di divieto di dimora nella provincia di Lucca e l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione di medico chirurgo per la durata di un anno per il medico di 45enne accusato del tentato omicidio di un paziente e di altri reati.
A deciderlo è stata la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso del difensore.
Il medico è stato rinviato a giudizio per tentato omicidio di un anziano scrittore americano dal quale, secondo l’accusa, si sarebbe atto intestate polizze vita per oltre 600mila euro e per una serie di altri reati, alcuni dei quali in concorso.
I fatti risalgono al 18 febbraio 2023. Da allora il medico prima è finito in carcere, poi agli arresti domiciliari quindi il provvedimento cautelare è stato attenuato dal Gip che ha sostituito la misura con il divieto di avvicinamento alla persona offesa e il divieto di comunicazione con la stessa. La decisione del Gip è stata appellata dal pubblico ministero che ha chiesto il ripristino della misura di maggior rigore. Appello che è stato parzialmente accolto dal tribunale che ha disposto il divieto di dimora e l’interdizione dell’esercizio della professione per un anno, misure confermate dalla Cassazione.
Secondo il tribunale, infatti, è ancora concreta e attuale la possibilità di commettere altri reati della stessa specie di quelli per cui è stato rinviato a giudizio, anche nei confronti di soggetti diversi. L’indagato nella decisione, infatti, viene descritto come “astuto e incline alla violenza e già in passato refrattario ai comandi dell’autorità giudiziaria (per la violazione degli obblighi legati agli arresti domiciliari, ndr)”. Secondo il tribunale, inoltre, ci sarebbe anche il pericolo di inquinamento probatorio.
Respinti dalla Cassazione entrambi i motivi di ricorso (a uno l’avvocato ha rinunciato in sede di udienza). Il primo contestava la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato, in particolare per il tempo trascorso dalle condotte contestate, il secondo il pericolo in inquinamento probatorio. Il motivo di ricorso ritirato era invece legato al disallineamento di quanto deciso rispetto a quento richiesto, ovvero il solo ripristino della custodia cautelare in carcere.
Per la Corte di Cassazione, che ha deciso di mantenere le misure cautelari stabilite dal tribunale, entrambi i motivi di ricorso sono uno infondato ed uno inammissibile. Il primo perché, si legge in sentenza, “i requisiti di attualità e concretezza non vanno, infatti, equiparati all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore delitto, ma indicano, invece, la necessaria continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare”.
Per la Corte la decisione del tribunale vede una “esauriente spiegazione dell’esigenza di cautela, in rapporto all’individuato pericolo di odierna ripresa di contatti tra l’indagato e le vittime dei reati a lui ascritti, e ciò precipuamente in funzione della temibile rinnovazione di condotte della stessa specie”. C’è di più: “L’apprezzamento del giudice a quo, sul punto, non si presta a rilievi aventi tono di legittimità. Le censure in proposito sviluppate sono versate in fatto, restando ancorate alle affermazioni, dal taglio inammissibilmente controvalutativo, secondo cui l’indagato sarebbe uno stimato professionista, ovvero sono prive di giuridica consistenza, essendo indubitabile che competa al tribunale, giudice della cautela, la formulazione del necessario giudizio di probabile colpevolezza allo stato degli atti, anche funzionale alla rilevazione di caratteristiche modali di condotta idonee ad influire sulla prognosi cautelare”.
Nel secondo motivo di ricorso, invece il pericolo di inquinamento delle prove “era stato già ritenuto dal Gip e la relativa decisione non era stata appellata, sul punto, dall’indagato”.
Il ricorrente, sulla base della decisione, è stato condannato al pagamento delle spese processuali.


