La sentenza
|Locale chiuso dalla questura per 15 giorni, il Tar dà ragione al Bambubar: “Nessun pericolo per l’ordine pubblico”
Accolto il ricorso dopo il provvedimento dello scorso maggio. Il ministero dell’interno condannato a 1500 euro di spese processuali
Non era legittima la chiusura forzata del Bambubar, il noto spazio dedicato alla somministrazione all’interno dello stabilimento balneare Bagno Gioconda a Marina di Pietrasanta.
Con una sentenza che potrebbe giurisprudenza per i locali della movida, il Tar della Toscana ha annullato il provvedimento del questore di Lucca che, lo scorso maggio, aveva imposto 15 giorni di sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
I giudici amministrativi (Sezione Quarta, presidente ed estensore Riccardo Giani) hanno accolto il ricorso dei legali della società, smontando punto per punto le accuse che avevano portato al “giro di vite” per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
Il provvedimento della Questura si fondava su tre episodi contestati durante un’ispezione il 24 maggio: avventori accalcati all’ingresso che invadevano la carreggiata, giovani che ballavano sui divanetti all’interno e l’esibizione di un giocoliere con il fuoco senza recinzioni di sicurezza.
Tuttavia, il Tar ha ribaltato la prospettiva dell’autorità di pubblica sicurezza.
Sulla folla all’esterno i giudici, dopo aver visionato i filmati prodotti hanno definito la situazione come una “concentrazione del tutto pacifica di giovani in fila“, escludendo che semplici problemi di circolazione veicolare possano essere equiparati ai “tumulti e gravi disordini” previsti dalla legge per chiudere un locale.
Anche i video degli avventori che ballavano sui divanetti, sul tema del caos interno, sono stati declassati a dinamiche ordinarie: “Le immagini mostrano niente di diverso di quanto si immagina avvenire in una discoteca estiva“, si legge nella sentenza, sottolineando che non vi era alcun pericolo reale per l’ordine pubblico.
Infine l’accusa di pericolosità per l’uso di fiamme libere è caduta per mancanza di prove istruttorie.
Il tribunale ha inoltre bacchettato la questura sul piano della proporzionalità. Secondo il Tar, anche se vi fossero state delle criticità, l’autorità avrebbe dovuto utilizzare l’ammonimento o la diffida come extrema ratio prima di arrivare alla sospensione della licenza, che arreca un grave danno economico all’impresa.
La sentenza condanna il ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1500 euro. Resta valida solo la sanzione amministrativa del Comune di Pietrasanta per la mancanza di licenza di pubblico spettacolo (questione puramente burocratica). Il Bambubar ha vinto la sua battaglia di principio.


