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Provvigione chiesta al marito e non alla moglie che ha firmato il contratto: il giudice dà torto all’agenzia immobiliare

Non scatta la quota per la transazione da 185mila euro per “difetto di legittimazione passiva”. Non bastano i Whatsapp nella trattativa

Si può partecipare attivamente alle trattative per l’acquisto di una villa da sogno, accompagnare la moglie a ogni sopralluogo e tessere i rapporti con l’agente immobiliare, senza per questo essere obbligati a sborsare un solo euro di provvigione. Lo ha stabilito il tribunale di Lucca, con una sentenza appena depositata che mette fine a una complessa contesa legale nata all’ombra dei pini di Forte dei Marmi e che vedeva al centro una richiesta di pagamento da ben 185mila euro.

La vicenda ruota attorno al tentativo di una nota agenzia immobiliare di Viareggio di recuperare il compenso per l’intermediazione di una villa di lusso, un affare da 3,8 milioni di euro sfumato sul traguardo, ma tecnicamente concluso con l’accettazione della proposta d’acquisto. Il nodo del contendere non era però la validità del diritto alla provvigione in sé – che il giudice Giacomo Lucente ha confermato essere maturato nel momento in cui la venditrice ha firmato per accettazione – quanto il soggetto chiamato a pagare. L’agenzia aveva infatti citato in giudizio un facoltoso uomo d’affari milanese, marito della promissaria acquirente, accusandolo di aver orchestrato una “frode al mediatore”. Secondo la tesi dei legali della società di intermediazione, l’uomo sarebbe stato il vero motore dell’affare, agendo come un’ombra dietro la firma della moglie al solo scopo di schermare il proprio patrimonio o evitare il pagamento del dovuto.

A sostegno di questa tesi era stata prodotta una mole impressionante di messaggi WhatsApp e mail, che dimostravano come l’uomo fosse il referente principale per ogni dettaglio tecnico e logistico. Tuttavia, per il tribunale di Lucca, questo attivismo non basta a trasformare un marito premuroso (o un accorto consulente familiare) in un debitore in solido. La sentenza chiarisce un punto fondamentale del diritto della mediazione: se esiste un incarico scritto firmato da un coniuge, è estremamente difficile ipotizzare l’esistenza di un mandato parallelo, magari verbale, in capo all’altro. Nel caso specifico, la moglie dell’imprenditore non era una figura fittizia comparsa solo al momento del rogito, ma una parte attiva che aveva partecipato ai colloqui e sottoscritto i documenti ufficiali. La condotta del marito è stata quindi degradata dal giudice a semplice “gestione e ausilio” degli affari della consorte, una sorta di assistenza familiare che non fa sorgere alcun vincolo contrattuale diretto con l’agenzia.

Il paradosso della decisione risiede nel fatto che, mentre il diritto al compenso dell’agenzia viene riconosciuto come sacrosanto nel merito, la domanda è stata rigettata per “difetto di legittimazione passiva” del convenuto. In altre parole, l’agenzia ha bussato alla porta sbagliata. Una vittoria amara per i mediatori, che vedono sfumare la provvigione contro il marito nonostante quest’ultimo fosse stato il loro interlocutore quotidiano. Il giudice ha comunque colto la peculiarità del caso e, pur rigettando le pretese dell’agenzia e le accuse di lite temeraria mosse dal convenuto, ha deciso di compensare integralmente le spese di lite, citando espressamente il “pacifico inadempimento” della moglie (non citata in questo giudizio) come elemento che giustifica la mancata condanna dell’attrice al pagamento delle parcelle dei difensori di controparte.

Un finale salomonico che lascia l’amaro in bocca ai professionisti del mattone e un monito per il futuro: nel mondo degli affari di pregio, è sempre la firma sul contratto a dettare legge, non le conversazioni su WhatsApp.