La sentenza
|Ripuliscono un terreno e parte un incendio in collina, la Cassazione ricalcola la prescrizione e assolve due coniugi
Il ricorso presentato dagli avvocati Francesco Lastrucci e Luca Cantini ha puntato tutto su un errore di calcolo dei tempi della giustizia
L’incendio boschivo che nell’ottobre del 2016 devastò un’area collinare a Capannori si chiude con un colpo di scena giudiziario. La Corte di Cassazione (Sezione IV Penale) ha annullato senza rinvio la condanna a carico di due coniugi lucchesi, dichiarando l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
I fatti e la condanna in primo grado
La vicenda risale all’1 ottobre di dieci anni fa, quando i due coniugi, intenti a ripulire un terreno di loro proprietà, accesero un fuoco per smaltire sterpaglie e residui vegetali ammucchiati. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la mancata adozione delle necessarie precauzioni fece sì che le fiamme sfuggissero al controllo, propagandosi rapidamente dall’oliveto privato ai boschi e ai terreni confinanti.
Per questo episodio, il tribunale di Lucca nel 2021 aveva condannato la coppia a otto mesi di reclusione per incendio boschivo colposo, sentenza poi sostanzialmente confermata dalla Corte d’Appello di Firenze nel febbraio 2025, che aveva concesso soltanto il beneficio della non menzione.
Il nodo tecnico della prescrizione
Il ricorso presentato dall’avvocato Francesco Lastrucci del foro di Lucca (sostituito in udienza dal collega Luca Cantini) ha puntato tutto su un errore di calcolo dei tempi della giustizia. La difesa ha sostenuto che il reato fosse già estinto prima ancora che i giudici d’appello emettessero il loro verdetto.
Il cuore della disputa riguardava un rinvio dell’udienza avvenuto nel 2018. In quell’occasione, il difensore aveva aderito all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione Camere Penali, un atto che normalmente sospende il corso della prescrizione. Tuttavia, la Cassazione ha accolto la tesi difensiva evidenziando che quel giorno il processo sarebbe stato comunque rinviato per ragioni organizzative del tribunale (il trasferimento del giudice titolare e la necessità di riassegnare il fascicolo).
La decisione della Suprema Corte
Applicando il principio secondo cui, nel concorso tra una causa di rinvio riferibile alla difesa e una riferibile al giudice, prevale quest’ultima, gli ermellini hanno ricalcolato i termini. Sottraendo i periodi di sospensione indebitamente conteggiati, la Cassazione ha stabilito che il termine massimo di prescrizione era spirato il 19 febbraio, ovvero nove giorni prima della sentenza di secondo grado.
Con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, la Cassazione mette la parola fine alla vicenda: i due imputati non dovranno scontare alcuna pena. Lo Stato è arrivato fuori tempo massimo nell’accertamento definitivo della responsabilità.


