La sentenza
|Caduta rovinosa in bici per una buca al margine della strada: Comune condannato a risarcire
A pagare, però, sarà l’impresa incaricata della manutenzione della via a Nozzano. Concorso di colpa anche per l’atleta amatoriale
Una buca “insidiosa” sulla carreggiata, una caduta rovinosa e una battaglia legale durata oltre quattro anni. Si è concluso con una sentenza di accoglimento parziale il contenzioso tra un ciclista professionista lucchese e l’amministrazione comunale, chiamata a rispondere dei danni causati dalla mancata manutenzione del manto stradale in località Nozzano.
I fatti
La vicenda risale alla mattina del 14 febbraio 2020. L’attore, tesserato per una nota società sportiva dilettantistica, stava effettuando una seduta di allenamento in sella alla sua bicicletta da corsa. Giunto nei pressi del civico 2340, la ruota anteriore finiva dentro una fessura stretta e profonda sul margine destro della strada. L’impatto ha proiettato l’uomo a terra, causandogli una frattura dello scafoide della mano destra e ingenti danni alla bicicletta professionale.
La decisione: responsabilità oggettiva e concorso di colpa
Il giudice monocratico della sezione civile, la dottoressa Anna Martelli, ha applicato il principio della responsabilità oggettiva del custode (articolo 2051 del codice civile). Secondo il tribunale, il Comune di Lucca non ha fornito la prova del caso fortuito, ovvero di un evento imprevedibile e inevitabile che avrebbe potuto scagionare l’ente dalla responsabilità della custodia stradale.
Tuttavia, la sentenza introduce un correttivo importante: il concorso di colpa del danneggiato. Il giudice ha infatti stabilito che il ciclista debba farsi carico del 30 per cento della responsabilità del sinistro. Nonostante la buca fosse parzialmente nascosta dall’ombra degli alberi, l’incidente è avvenuto in pieno giorno e su un tratto stradale che l’atleta, in quanto abituato a percorrere quelle zone, avrebbe dovuto conoscere o affrontare con maggiore prudenza.
Il ruolo dell’impresa di manutenzione
Un capitolo centrale del processo ha riguardato la società incaricata dal Comune per la manutenzione ordinaria delle strade (lotto 4). Il Comune aveva infatti chiamato in causa l’azienda per essere manlevato da ogni spesa. Il tribunale ha accolto la domanda di manleva: poiché l’impresa era contrattualmente obbligata a vigilare e intervenire sulle anomalie stradali nel periodo in questione, sarà quest’ultima a dover tenere indenne il Comune di Lucca dalle somme che dovranno essere versate al ciclista.
Il risarcimento
Il danno complessivo è stato calcolato sulla base di una perizia medico-legale che ha accertato un’invalidità permanente del 3 per cento e 90 giorni di inabilità temporanea. Al totale delle spese mediche e dei danni materiali (quantificati in circa 22mila euro totali nella domanda iniziale), verrà detratta la quota del 30 per cento relativa alla colpa del ciclista.
La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato: gli enti pubblici restano i primi responsabili della sicurezza stradale, ma l’utente della strada non è esente da un dovere di ‘ragionevole cautela’.


