La sentenza
|Vende una riproduzione dei bronzi di Riace ma non li consegna in tempo per l’evento aziendale: l’acquirente condannato a pagare
Secondo il giudice di primo grado il termine non è essenziale se non espressamente pattuito: tanto più se si tratta di opere d’arte
Il tribunale di Lucca ha emesso una sentenza destinata a fare scuola in materia di diritto contrattuale e compravendita di beni di lusso, risolvendo una disputa relativa all’acquisto di due riproduzioni dei bronzi di Riace del valore di 150mila euro.
La controversia vedeva contrapposte l’acquirente e il venditore attorno alla natura del termine di consegna, fissato per il 29 luglio 2022 ma non rispettato. L’acquirente chiedeva la risoluzione del contratto sostenendo che tale data fosse un termine essenziale, in quanto le sculture dovevano essere esposte durante un esclusivo evento di rappresentanza programmato per il 3 agosto dello stesso anno. Di contro, il venditore pretendeva il pagamento integrale del prezzo, negando che il ritardo potesse annullare l’utilità dell’intero affare.
Nella sentenza pronunciata dal giudice Antonio Mondini, il tribunale ha accolto la tesi del venditore, rigettando la domanda principale dell’acquirente e condannandola al pagamento dei 150mila euro previsti. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 1457 del codice civile: il magistrato ha chiarito che un termine può essere considerato essenziale solo quando emerga una volontà inequivocabile delle parti di ritenere perduta ogni utilità economica del contratto dopo la sua scadenza. Nel caso specifico, essendo il contratto stato stipulato in forma orale, non è stato possibile rintracciare clausole scritte che sancissero tale rigore, né le testimonianze dei dipendenti sono state ritenute sufficienti a provare un patto di tale natura.
Particolarmente interessante è la motivazione legata alla natura del bene: il giudice ha sottolineato come l’acquisto di opere artistiche di ingente valore sia destinato a soddisfare un interesse che sopravanza di gran lunga un singolo evento temporaneo. Anche se le statue erano state pensate per la serata del 3 agosto, la loro fruibilità e il loro valore patrimoniale rimangono intatti nel tempo, rendendo il lieve ritardo nella consegna un inadempimento non tale da giustificare lo scioglimento del vincolo.
Oltre al saldo della fattura e agli interessi legali, l’acquirente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in oltre 14mila euro.


