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Niente test per l’epatite prima della chemio, paziente di 65 anni muore: la Corte d’Appello conferma i risarcimenti

L’uomo è morto alle malattie infettive di Campo di Marte nel 2010 per la riattivazione dell’Hbv: “Ridotte le probabilità di sopravvivenza”

La Corte d’Appello di Firenze ha messo un altro sigillo su una delicata vicenda di responsabilità sanitaria che ha visto protagonisti un paziente lucchese e l’Asl.

Con la sentenza depositata il 2 gennaio 2026, i giudici fiorentini (presidente Carla Santese, estensore Ada Raffaella Mazzarelli) hanno confermato il risarcimento in favore dei familiari di un paziente deceduto nel 2010, ribadendo un principio cardine: la struttura sanitaria deve pagare anche quando l’errore medico non causa direttamente la morte, ma priva il malato di una significativa probabilità di sopravvivere.

La vicenda trae origine dal decesso di un sessantacinquenne dopo alcune visite specialistiche a Pisa per un linfoma. Secondo quanto accertato dai consulenti tecnici, i sanitari omisero di effettuare i test virologici necessari prima di avviare la chemioterapia. Il trattamento immunodepressivo causò la riattivazione di un’infezione da virus Hbv (Epatite B), che portò l’uomo a una crisi epatica acuta e alla morte nel reparto malattie infettive del Campo di Marte a Lucca.

Sebbene il paziente fosse già affetto da una grave patologia tumorale, la Corte ha confermato che l’omessa profilassi antivirale – pur se raccomandata dai protocolli della Regione Toscana – ha sottratto all’uomo una ‘chance’ di sopravvivenza stimata nel 40 per cento. 

L’Azienda sanitaria aveva impugnato la sentenza di primo grado del tribunale di Pisa, contestando persino il legame di parentela tra il defunto e gli eredi (moglie e figlio, rappresentati in aula dall’avvocato Carlo Sbragia) e criticando l’entità dei risarcimenti calcolati secondo le “tabelle di Roma”. La Corte d’Appello ha però rigettato quasi tutti i motivi di gravame, definendo “tardive e generiche” le contestazioni sullo status dei familiari e confermando la congruità delle somme liquidate: circa 121.600 euro per la vedova e 105.900 euro per il figlio. L’unica parziale vittoria per l’Asl ha riguardato le spese legali: a causa della reciproca soccombenza su alcune domande minori (quelle relative ai danni spettanti al defunto iure hereditatis), i giudici hanno disposto la compensazione delle spese per un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico dell’azienda pubblica.