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È in malattia ma viene fotografata a cena a Lucca, poi l’addio al nubilato: il licenziamento è legittimo

I postumi di un incidente in motorino sono arrivati alle soglie delle nozze: per il giudice la colpa grave giustifica il provvedimento

Una serata di svago tra le mura di Lucca e un festoso addio al nubilato per le strade di Pisa sono costati il posto di lavoro a una commessa di un noto negozio di abbigliamento. Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Pisa, dottor Pierpaolo Vincelli, con una sentenza che mette la parola fine a una complessa vicenda legale tra il diritto al matrimonio e i doveri di fedeltà verso il datore di lavoro.

La vicenda ha inizio nell’estate del 2023. La lavoratrice, prossima alle nozze, era rimasta assente dal servizio a seguito di un incidente in scooter avvenuto a luglio. La prognosi per il trauma alla caviglia si era trascinata per mesi, coprendo l’intero periodo precedente al matrimonio. Tuttavia, i titolari del negozio, insospettiti dalla durata dell’inabilità, avevano deciso di affidarsi a un’agenzia investigativa.

Le relazioni degli investigatori privati, depositate agli atti, hanno descritto una realtà ben diversa da quella dei certificati medici. La donna è stata avvistata mentre si recava a cena a Lucca con il futuro marito. Secondo i rilievi, camminava con “totale e completa disinvoltura”, senza tutori e senza mostrare segni di sofferenza. Il giorno dopo è stata la volta dell’addio al nubilato a Pisa: una passeggiata di quattro ore tra aperitivi e locali del centro, indossando un vestito lungo, sandali bassi e l’immancabile velo da sposa in testa.

La ricorrente aveva impugnato il licenziamento per giusta causa (arrivata il mese dopo i fatti) invocando la tutela prevista dal codice delle pari opportunità, che presume nullo il licenziamento intimato a ridosso del matrimonio.

Tuttavia il giudice Vincelli ha rigettato il ricorso. Sebbene la legge protegga la lavoratrice madre o sposa, tale scudo cade di fronte alla “colpa grave”. Nel caso specifico, le prove fotografiche e gli esami diagnostici (ecografie e risonanze magnetiche che non mostravano lesioni ossee o edemi significativi) hanno convinto il tribunale che la condotta della donna fosse incompatibile con lo stato di malattia dichiarato.

La sentenza sottolinea come, pur non essendoci un divieto assoluto di uscire durante la malattia, il lavoratore debba astenersi da attività che possano pregiudicare o ritardare la guarigione. Partecipare a serate mondane e festeggiamenti mentre si dichiara l’impossibilità di stare in piedi in negozio lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

Il licenziamento è stato dunque ritenuto legittimo, con le spese di consulenza tecnica ripartite tra le parti.