La sentenza
|Salanetti, respinto il ricorso del Comune di Porcari contro Regione, RetiAmbiente e Comune di Capannori
Procedura e requisiti sono legittimi. Sulla sostenibilità economica il collegio ha respinto le critiche del Comune definendole congetturali
Salanetti, respinto il ricorso del Comune di Porcari contro Regione, RetiAmbiente e Comune di Capannori.
È stata pubblicata oggi (4 febbraio) la sentenza del Tar Toscana che mette un primo punto fermo sulla controversa vicenda del polo impiantistico di Salanetti, rigettando integralmente il ricorso del Comune di Porcari e confermando la legittimità dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Toscana. I giudici della Seconda Sezione hanno stabilito che l’iter procedimentale si è svolto nel pieno rispetto delle norme, precisando innanzitutto che i termini di conclusione dell’istruttoria previsti dall’articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 hanno natura ordinatoria: il loro superamento non inficia dunque la validità del provvedimento finale, ma abilita semmai l’intervento dei poteri sostitutivi.
Un passaggio cruciale della decisione riguarda la classificazione dell’impianto e il mancato assoggettaggio all’Autorizzazione integrata ambientale (Aia). Il tribunale ha chiarito che la soglia di 75 tonnellate al giorno, che fa scattare l’Aia, deve essere calcolata esclusivamente sulla capacità effettiva di trattamento (operazione R3) e non sulla messa in riserva (R13). Poiché la capacità autorizzata è di 50,3 tonnellate al giorno, l’impianto non rientra tra le categorie industriali pesanti, rendendo così inapplicabile il divieto di localizzazione in aree a pericolosità idraulica previsto dalla legge regionale per le installazioni soggette ad Aia.
Sul fronte della compatibilità territoriale, il Tar ha evidenziato come l’entrata in vigore del nuovo Piano regionale dell’economia circolare (Prec 2025) abbia profondamente mutato il quadro dei vincoli localizzativi. Il passaggio decisivo risiede nella distinzione tra i vecchi criteri escludenti e i nuovi criteri preferenziali. Mentre il precedente piano regionale (Prb) prevedeva fattori escludenti che imponevano un divieto assoluto di localizzazione in determinate aree (come la fascia di 200 metri dai centri abitati), il nuovo Prec ha derubricato tale parametro a indicazione preferenziale. Questo significa che la distanza non opera più come un automatismo ostativo, ma come un elemento di valutazione tecnica che può essere superato dimostrando, tramite prescrizioni mitigative e riscontri scientifici, l’assenza di impatti negativi. Pertanto, la riperimetrazione del centro abitato tentata dal Comune di Porcari è risultata giuridicamente ininfluente, poiché il “vincolo dei 200 metri” non costituisce più una causa di esclusione automatica del sito.
I giudici hanno inoltre validato le valutazioni tecniche su emissioni odorigene e rischio Pfas, sottolineando che le prescrizioni imposte da Arpat e il monitoraggio costante garantiscono il principio di precauzione. Per quanto riguarda i Pfas, la sentenza specifica che i limiti restrittivi del decreto legislativo 102/2025 si applicano esclusivamente alle acque potabili e non agli scarichi industriali, che in questo caso verranno inizialmente gestiti tramite allontanamento su gomma per evitare impatti sulla rete fognaria non ancora adeguata. In merito alla sostenibilità economica, il collegio ha respinto le critiche del Comune definendole congetturali. Il ricorrente non ha infatti prodotto analisi contabili alternative o calcoli su indicatori specifici come il cash flow o il Wacc per dimostrare il disequilibrio finanziario del progetto a seguito delle modifiche progettuali.
La sentenza difende la scelta di accorpare le linee di trattamento dei prodotti assorbenti (Pap) e dei tessili in un unico sito, ritenendo tale variazione una fisiologica evoluzione del progetto già avallata dal ministero nell’ambito dei finanziamenti Pnrr.
Il tribunale ha infine dichiarato improcedibili o inammissibili i ricorsi collaterali, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della complessità e della novità della materia trattata.
Non si è fatto attendere il commento del sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro: “Siamo soddisfatti. Il Tar ha respinto, sotto ogni profilo, i ricorsi del Comune di Porcari contro l’autorizzazione a realizzare l’impianto di riciclo dei prodotti assorbenti a Salanetti. Finalmente è stata fatta chiarezza, dopo ormai anni di insinuazioni e parole infondate. Il Tar ha ritenuto infondata ogni questione, riconoscendo – come abbiamo sempre detto – che la Conferenza dei Servizi ha svolto un lavoro egregio, approfondendo ogni punto e fugando ogni dubbio”.
“Pertanto – dice Del Chiaro – sotto il profilo della salute l’impianto è sicuro; sotto il profilo ambientale l’impianto è sicuro; sotto il profilo idraulico l’impianto è sicuro; sotto il profilo della commerciabilità del prodotto l’impianto è sicuro. L’impianto è sicuro e, inoltre, ci permetterà di riciclare prodotti che oggi vanno sotto terra o ad incenerimento, consentendoci di lasciare ai nostri figli un mondo più pulito e consentendoci di mantenere più basse le tariffe dei Comuni di Ascit, nonostante tutto intorno a noi aumenti di continuo. Oggi quindi è il giorno della chiarezza e il giorno in cui facciamo un passo in avanti. Grazie pertanto a RetiAmbiente per il lavoro svolto e alla Regione Toscana, che insieme a noi crede nelle politica del riuso e del riciclo”.
“Oggi si apre una nuova fase- conclude il primo cittadino capannorese – quella che porterà a realizzare l’impianto nei prossimi mesi. Un impianto che servirà non soltanto a Capannori, ma servirà a tutti i comuni di Reti Ambiente, in particolar modo ai Comuni della Piana di Lucca con cui appunto condivideremo i prossimi passi”.
Ora la palla passa al Comune di Porcari che dovrà decidere se proseguire nella controversia davanti al Consiglio di Stato.

