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Silenzio da Comune e Soprintendenza su presunto abuso edilizio: il Tar dà 30 giorni per rispondere a un cittadino

Un proprietario di un appartamento in centro storico aveva inutilmente chiesto agli enti di dare una risposta sulla legittimità del manufatto

La battaglia legale nata tra le mura di un palazzo in un vicolo nel cuore di Lucca, segna un punto a favore della trasparenza e del dovere di vigilanza delle istituzioni.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con una sentenza pubblicata il 26 febbraio, ha disposto che il Comune di Lucca e la Soprintendenza per le province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia interrompano il loro ‘silenzio’ prolungato di fronte a un esposto che denunciava un presunto abuso edilizio in un immobile vincolato.

Al centro della contesa c’è un soppalco in struttura metallica realizzato in un appartamento, situato proprio sopra l’abitazione di un proprietario che ha presentato il ricorso. Quest’ultimo, durante alcuni lavori di risanamento del proprio immobile, aveva riscontrato preoccupanti problemi statici al fabbricato, imputandoli proprio alla struttura sovrastante che, a suo dire, sarebbe stata edificata senza i necessari titoli abilitativi e senza il fondamentale nulla osta della Soprintendenza, obbligatorio per gli edifici di interesse storico-architettonico.

Dopo un primo esposto nel novembre 2023 e una successiva diffida nel settembre 2025 rimasti lettera morta, il proprietario ricorrente — assistito dagli avvocati Guido Giovannelli e Luca Giaconi — ha trascinato le amministrazioni davanti ai giudici amministrativi. Il Comune di Lucca ha scelto di non costituirsi in giudizio, mentre il controinteressato ha difeso la legittimità dell’opera, sostenendo che si tratti di un piccolo ballatoio autorizzato fin dal 1992 e contrattaccando sulle cause dei danni strutturali, a suo dire provocati proprio dai lavori del vicino.

Il collegio giudicante (presieduto da Roberto Maria Bucchi, relatore Guido Gabriele) non è entrato nel merito della legittimità del soppalco — compito che spetta ai tecnici comunali e ai periti — ma ha bacchettato duramente l’inerzia degli uffici pubblici. Secondo i giudici, il cittadino che vive in una condizione di vicinitas ha il pieno diritto di sollecitare le verifiche e l’amministrazione ha il dovere giuridico di rispondere, sia in senso positivo che negativo.

La sentenza parla chiaro: l’obbligo di provvedere è scattato e non può essere ignorato. Il Tar ha dunque ordinato al Comune di Lucca e alla Soprintendenza di concludere il procedimento e dare una risposta ufficiale entro 30 giorni. Le due amministrazioni sono state inoltre condannate in solido al pagamento delle spese di lite, quantificate in 1.500 euro oltre oneri di legge.

In caso di ulteriore inerzia il Tar potrebbe anche nominare un commissario ad acta