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Scontro fra moto, ridotto il risarcimento a una donna: “Andava troppo veloce”

Il tribunale civile, in sede di appello rispetto al giudice di pace, ha riconosciuto un concorso di colpa nel sinistro

Si chiude con una responsabilità condivisa il contenzioso legale nato da un violento scontro tra ciclomotori avvenuto nell’agosto 2020 all’incrocio tra viale Colombo e via Gigliotti, a Lido di Camaiore. Il tribunale di Lucca, nella persona del giudice Paola Scarabotti, ha emesso nei giorni scorsi una sentenza  che ridisegna la dinamica del sinistro, non accogliendo pienamente le richieste della conducente rimasta ferita.

La vicenda vedeva contrapposti una donna, alla guida di una Honda, e un giovane conducente di un ciclomotore Aprilia. Nonostante il giudice di pace, in un precedente procedimento, avesse attribuito la colpa esclusiva a quest’ultimo, il tribunale civile ha ribaltato la prospettiva, sancendo il principio che ogni giudizio deve fondarsi su un accertamento autonomo dei fatti.

A fare la differenza nelle aule di via Galli Tassi sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza urbana. Se da un lato è stato confermato che il conducente dell’Aprilia ha omesso la precedenza svoltando a sinistra, dall’altro i frame hanno mostrato una condotta imprudente della donna. Secondo la ricostruzione del magistrato, la conducente dell’Honda procedeva a una velocità non consona al centro abitato e aveva appena effettuato il sorpasso sulla destra di un’auto ferma.

Per questo motivo, il tribunale ha stabilito un concorso di colpa: l’80% della responsabilità è andato al conducente che ha tagliato la strada, mentre il restante 20% è stato posto a carico della donna per non aver mantenuto una condotta di guida prudente in prossimità dell’incrocio.

Uno dei punti più dibattuti del processo ha riguardato l’impatto delle lesioni (traumi a spalla, gomito e polso) sulla capacità lavorativa della donna, che all’epoca dei fatti lavorava come addetta alle pulizie ai piani in un hotel. La difesa dell’attrice aveva puntato molto sul presunto licenziamento e sulla necessità di ridurre l’orario di lavoro a causa dei dolori.

Tuttavia, il consulente tecnico d’ufficio (Ctu) ha spento le speranze di un risarcimento maggiore: la perizia medico-legale ha infatti stabilito che i postumi permanenti, valutati nella misura del 5%, non sono tali da pregiudicare lo svolgimento delle mansioni di pulizia. Il giudice ha quindi negato il danno da “cenestesi lavorativa”, sottolineando anche la mancanza di prove documentali circa l’effettiva perdita del posto di lavoro.

Il calcolo finale del danno biologico e patrimoniale (spese mediche) è stato fissato in circa poco meno di 9mila euro euro. Applicando la riduzione del 20% per il concorso di colpa, la somma spettante alla donna è scesa a 7770 euro.

Qui è scattato il corto circuito economico per la parte attrice: poiché la compagnia assicuratrice aveva già offerto e versato banco iudicis la somma di 8300 euro prima della sentenza, il credito della donna è risultato già interamente estinto. Anzi, la somma percepita è risultata superiore a quella effettivamente riconosciuta dal giudice. Questo ha portato alla decisione finale di compensare integralmente le spese di lite: ognuno pagherà i propri avvocati, mentre le spese della perizia medica sono rimaste a carico dell’assicurazione.