La sentenza
|Gioielli rubati e poi venduti al compro-oro: risarcita la coppia vittima del furto
La Cassazione ha confermato la sentenza civile: 3mila euro da versare per il valore anche affettivo dei monili trafugati
La Corte di Cassazione ha messo la parola fine a una lunga vicenda giudiziaria che vedeva protagonista un uomo condannato a risarcire due coniugi, per la ricettazione di alcuni gioielli.
La terza sezione civile, con l’ordinanza pubblicata il 12 marzo ha infatti rigettato il ricorso presentato dall’uomo contro la sentenza del tribunale di Lucca, confermando l’impianto accusatorio e l’entità del risarcimento.
I fatti risalgono al dicembre del 2012, quando i gioielli vennero furtivamente sottratti ai legittimi proprietari. La svolta nelle indagini arrivò con il ritrovamento della refurtiva in un negozio compro-oro, il cui titolare dichiarò di aver acquistato i preziosi proprio dal ricorrente. Nonostante in sede penale fosse stato inizialmente assolto (sentenza poi riformata), il tribunale di Lucca, decidendo quale giudice del rinvio, aveva stabilito la sua responsabilità civile, condannandolo a pagare 3mila euro complessivi.
Nel ricorso per Cassazione, la difesa ha contestato l’utilizzo di prove “atipiche”, come i verbali delle indagini preliminari penali, sostenendo che fossero stati acquisiti senza il rispetto del contraddittorio. Gli Eemellini hanno però respinto questa tesi, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento: il giudice civile può legittimamente fondare il proprio convincimento su prove tratte dal processo penale, purché queste vengano ritualmente prodotte e le parti abbiano la possibilità di discuterle criticamente durante il giudizio civile.
Un altro punto chiave della decisione riguarda la quantificazione del danno. Il tribunale di Lucca aveva calcolato la cifra di 3mila euro incrociando il valore di mercato dell’oro usato con il peso dei monili venduti, aggiungendo una componente per il valore affettivo, trattandosi in molti casi di gioielli antichi donati da familiari. La Cassazione ha ritenuto questo criterio di liquidazione equitativa “oggettivamente controllabile e non manifestamente incongruo”, rigettando quindi anche le contestazioni sull’entità del risarcimento.
Il Cancherini, oltre a non vedere accolte le proprie istanze, è stato condannato al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.


