Logo
Cade e si frattura mentre visita i defunti al cimitero di Fagnano: negato il risarcimento danni

Il 71enne sosteneva di essere scivolato a causa della pavimentazione viscida nei pressi delle colombaie, ma non è riuscito a provarlo

Il tribunale di Lucca ha respinto la richiesta di risarcimento danni presentata da un cittadino di 71 anni a seguito di una rovinosa caduta avvenuta nel cimitero di Fagnano nel febbraio 2021.

L’uomo sosteneva di essere scivolato a causa della pavimentazione viscida nei pressi delle colombaie, riportando una frattura scomposta del radio e dell’ulna al polso destro con postumi permanenti stimati dal medico legale intorno al 15%. Le gravi lesioni avevano richiesto un complesso intervento chirurgico di osteosintesi con l’applicazione di placche e viti, seguito da una seconda operazione per la sindrome del tunnel carpale. Tuttavia la recente sentenza ha stabilito che non vi sono prove sufficienti per attribuire la responsabilità dell’evento al Comune di Lucca o alla società che gestisce i servizi cimiteriali.

Nelle motivazioni del rigetto, la giudice Anna Martelli ha evidenziato come l’attore non abbia assolto l’onere della prova previsto dall’articolo 2051 del Codice Civile sulla responsabilità delle cose in custodia. Al momento del fatto l’anziano si trovava da solo e non sono stati individuati testimoni oculari; i testi citati in giudizio avrebbero potuto riferire solo quanto appreso dalla vittima stessa, configurandosi come testimonianze de relato actoris, prive di valore probatorio secondo la giurisprudenza. Inoltre, il personale del 118 ha soccorso l’uomo nei pressi della sua automobile e non nel punto esatto del presunto infortunio, rendendo impossibile stabilire con certezza la dinamica e il luogo preciso della caduta.

Anche la documentazione fotografica prodotta è stata ritenuta insufficiente: le immagini non mostravano sostanze scivolose o anomalie evidenti del terreno. Il tribunale ha respinto la tesi del danneggiato secondo cui nelle foto sarebbe stata visibile “l’impronta del corpo rimasta sul pavimento”, definendo tale interpretazione priva di riscontri oggettivi. Nemmeno gli interventi di pulizia e l’apposizione di una porta in legno nei bagni vicini, effettuati successivamente al sinistro, sono stati considerati una prova di colpevolezza, essendo stati classificati come atti di manutenzione ordinaria non direttamente collegati a una preesistente condizione di pericolo.

In assenza di un nesso di causalità provato tra lo stato dei luoghi e l’incidente, il Tribunale ha assolto le parti convenute, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite. Il cittadino lucchese dovrà rifondere al Comune, alla società di gestione e alla compagnia assicuratrice un importo di 4.217,00 euro ciascuno, oltre agli accessori di legge, chiudendo definitivamente il capitolo giudiziario di questa vicenda iniziata oltre cinque anni fa tra i viali del cimitero di Fagnano.