La sentenza
|Continui procedimenti disciplinari e poi il licenziamento: ma per il giudice non ci fu mobbing
Respinta la richiesta del cassiere di un supermercato del riconoscimento di una malattia professionale per disturbo post-traumatico da stress
Il tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto il ricorso presentato da un ex dipendente della grande distribuzione che chiedeva il riconoscimento di una malattia professionale per “disturbo post-traumatico da stress“. L’uomo, impiegato per anni come cassiere in un supermercato , sosteneva di aver contratto la patologia a causa di una presunta condotta di mobbing perpetrata dal direttore del punto vendita tra il 2013 e il 2017. La sentenza, emessa dalla dottoressa Antonella De Luca, ha tuttavia stabilito che non vi sono prove di un intento persecutorio o vessatorio nei confronti del lavoratore, escludendo così la responsabilità datoriale e il diritto all’indennizzo richiesto all’Inail.
Secondo la ricostruzione fornita in aula, il ricorrente lamentava un clima di lavoro diventato invivibile con il cambio di gestione e l’arrivo di un nuovo socio-direttore. Tra le condotte denunciate figuravano un controllo pedissequo dell’attività lavorativa, l’obbligo di richiedere l’autorizzazione per recarsi in bagno nonostante noti problemi di salute e l’adibizione quasi esclusiva alla cassa, mansione che l’uomo riteneva incompatibile con altre sue patologie fisiche. Il quadro descritto dal lavoratore comprendeva anche cinque procedimenti disciplinari subiti in quattro anni, culminati in un licenziamento per giusta causa — legato a presunte frasi a sfondo sessuale verso una collega — poi risolto con una conciliazione sindacale.
L’istruttoria e l’escussione dei testimoni hanno però restituito una realtà differente. Sebbene sia emerso un inasprimento del clima aziendale con la nuova gestione, i giudici hanno rilevato che la rigidità del direttore e l’uso di toni duri non erano diretti esclusivamente al ricorrente, ma riguardavano l’intero corpo dei dipendenti nel tentativo di ristabilire l’ordine nel punto vendita. Anche la procedura per l’allontanamento dalla cassa è stata giudicata una normale prassi organizzativa applicata a tutti i cassieri per garantire il servizio. Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari, il Tribunale ha ritenuto che fossero basati su fatti oggettivi e non su una strategia punitiva mirata.
La decisione sottolinea come, per le malattie non tabellate, l’onere della prova spetti interamente al lavoratore, che deve dimostrare non solo la patologia, ma anche il nesso causale con un ambiente di lavoro oggettivamente nocivo. Nel caso di specie, il disturbo dell’adattamento riscontrato nel 2015 è stato ritenuto non collegabile a condotte di mobbing, mancando la prova di un elemento soggettivo intenzionale volto alla mortificazione del dipendente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del datore di lavoro chiamato in causa.


