La sentenza
|Permesso di soggiorno revocato dopo la condanna per spaccio, il Tar dà ragione alla prefettura
La decisione su segnalazione della questura ha valutato la pericolosità del soggetto, implicato anche in casi di risse e lesioni
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha confermato la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo nei confronti di un cittadino straniero, respingendo il ricorso presentato dal legale dell’uomo contro il decreto del prefetto di Lucca. La decisione dei giudici amministrativi chiude un contenzioso nato in seguito alla revoca del titolo di soggiorno, disposta dalla questura nel 2021 a causa di una lunga serie di condanne penali, in particolare per reati inerenti agli stupefacenti, e di numerose segnalazioni della polizia.
Il ricorrente, residente nel territorio, aveva impugnato i provvedimenti sostenendo che l’amministrazione avesse operato un’applicazione automatica della revoca, senza effettuare un’analisi approfondita del suo radicamento sociale, familiare e lavorativo. La difesa ha sottolineato l’esistenza di un contratto di lavoro domestico e la necessità di un giudizio di pericolosità sociale “effettivo e reale”, che tenesse conto della gravità specifica dei reati, spesso di lieve entità, e dell’evoluzione della condotta dell’interessato nel tempo.
Il Collegio, tuttavia, ha ritenuto pienamente legittimo l’operato di questura e prefettura. Nelle motivazioni della sentenza, i magistrati hanno evidenziato che il provvedimento impugnato non è frutto di un automatismo, ma di una valutazione ponderata e articolata. Oltre alle sentenze di condanna per spaccio, l’amministrazione ha infatti valorizzato una serie di elementi fattuali sintomatici di una pericolosità concreta, tra cui l’adozione della misura di prevenzione dell’avviso orale, molteplici segnalazioni per rissa e lesioni personali, nonché la precaria situazione reddituale del ricorrente.
I giudici hanno chiarito che, sebbene la normativa imponga di valutare l’inserimento sociale dello straniero, tali aspetti risultano “minusvalenti” rispetto alla gravità degli elementi di pericolosità riscontrati. Il Collegio ha infine precisato che la motivazione fornita dalle autorità di pubblica sicurezza è risultata congrua, sufficiente e rispettosa dei principi stabiliti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, confermando che le esigenze di pubblica sicurezza prevalgono, nel caso di specie, sugli interessi personali e lavorativi del ricorrente.
Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.


