La sentenza
|Geal, colpo di scena dal Consiglio di Stato: annullato il no alla salvaguardia di Ait
Secondo il giudice amministrativo di secondo grado ad esprimersi deve essere l’assemblea. Nessun intervento sul merito della questione
All’indomani della sentenza del Tar che ha negato la salvaguardia per Geal, ritendendone mancanti i requisiti, si è espresso, sempre sul tema del gestore idrico, il Consiglio di Stato.
Si chiude con una sentenza destinata a far ulteriormente discutere il braccio di ferro legale. Il Consiglio di Stato, infatti, ha di fatto annullato il diniego con cui l’Autorità Idrica Toscana (Ait) aveva rigettato l’istanza del Comune di Lucca volta a ottenere la “salvaguardia” della gestione autonoma del servizio, attualmente affidata alla società mista Geal Spa.
Il cuore della decisione dei giudici di Palazzo Spada non entra nel merito della possibilità di mantenere la gestione autonoma, ma colpisce il profilo procedurale: l’incompetenza dell’organo che ha firmato il diniego. Secondo il Consiglio di Stato, il provvedimento di rigetto, emesso dal dirigente dell’Autorità idrica, avrebbe dovuto essere adottato dall’assemblea dell’Ait. La scelta della ‘forma di gestione”‘del servizio idrico, infatti, rientra tra le funzioni di indirizzo e alta amministrazione che, per statuto e per la legge regionale n. 69/2011, spettano esclusivamente all’organo assembleare e non agli uffici tecnici o gestionali.
Con questo pronunciamento, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello incidentale del Comune di Lucca, dichiarando improcedibili i ricorsi presentati dall’Ait e da Gaia Spa – la società che dovrebbe subentrare nella gestione – e ordinando di fatto un “azzeramento” della procedura finora seguita. L’Autorità Idrica, se vorrà tornare a pronunciarsi sull’istanza del Comune, dovrà dunque seguire il corretto iter, coinvolgendo l’assemblea nelle valutazioni politiche e strategiche sulla salvaguardia.
La vicenda affonda le radici nella complessa normativa (decreto legislativo 152/2006) che punta all’unicità della gestione del servizio idrico a livello di ambito ottimale, rendendo le gestioni autonome un’eccezione soggetta a stringenti requisiti. Da un lato, Ait e Gaia hanno sempre sostenuto l’obbligo di confluire nella gestione unica; dall’altro, il Comune di Lucca ha sempre difeso l’efficienza della gestione Geal, rivendicando la possibilità di mantenere l’autonomia basandosi sulla qualità della risorsa e sulle caratteristiche del territorio.
Questa sentenza, oltre a ribadire l’importanza del riparto delle competenze interne agli enti di governo d’ambito, rimanda la palla nel campo dell’Ait. Il Comune di Lucca, nel frattempo, incassa una vittoria formale che blocca, almeno temporaneamente, il percorso di subentro verso Gaia, proprio all’indomani di una sentenza di segno contrario, in attesa che l’assemblea dell’autorità si esprima nel rispetto delle prerogative che il Consiglio di Stato ha voluto riaffermare con fermezza.

