La sentenza
|Non ci furono danni all’edificio durante l’asfaltatura: anche l’appello respinge la richiesta di risarcimento
Si conclude forse definitivamente una causa civile che risale a un episodio del 2017: ricorrenti condannati a pagare anche le spese legali
La Corte d’Appello di Firenze ha confermato integralmente la decisione del tribunale di Lucca riguardo a una complessa controversia civile legata a presunti danni da lavori stradali.
I giudici fiorentini hanno respinto l’appello proposto ponendo fine a un contenzioso nato nel 2017 a seguito di alcuni interventi di riasfaltatura in via del Tiro a Segno a Lucca.
La vicenda traeva origine da una richiesta risarcitoria da parte dei proprietari di un immobile che sostenevano che l’utilizzo di macchinari pesanti avesse provocato profonde crepe sull’intonaco e sulle pareti interne, oltre alla bruciatura di una siepe di confine causata dai fumi di scarico ad alta temperatura di una macchina asfaltatrice. In primo grado, il tribunale aveva già rigettato le pretese, basandosi su una consulenza tecnica d’ufficio che aveva attribuito le lesioni del fabbricato alla sua vetustà e a difetti costruttivi, piuttosto che alle vibrazioni del cantiere.
I giudici hanno fatto proprie le conclusioni del perito, evidenziando come i macchinari utilizzati (asfaltatrice e scarificatrice) non fossero in grado di produrre vibrazioni tali da danneggiare l’immobile, specialmente considerando che un muretto situato a pochi centimetri dai lavori era rimasto intatto.
Inoltre sebbene la bruciatura della pianta sia stata accertata, la Corte ha escluso un risarcimento attuale poiché la siepe si è rigenerata naturalmente nel tempo, ripristinando lo stato estetico precedente.
Oltre al rigetto del merito, la Corte ha confermato la condanna per responsabilità aggravata (lite temeraria) ex articolo 96 del codice di procedura civile a carico dei ricorrenti e li ha condannati al pagamento delle spese legali per questo secondo grado di giudizio, liquidate in poco meno di 4900 euro per ciascuna delle parti appellate.


