La sentenza
|Frana da un terreno privato a Piazzano, tocca al Comune provvedere a segnaletica e ripristino del ponte
Il Tar Toscana ha dato ragione per metà ai proprietari dell’area da cui si è verificato lo smottamento: ma dovranno metterla in sicurezza
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha parzialmente accolto il ricorso presentato da due cittadini, contro l’ordinanza del Comune di Lucca emanata a seguito di una frana avvenuta tra il 17 e il 18 aprile 2025. Il cedimento del terreno aveva interessato le zone di via della Chiesa XII e via del Molino nella frazione di Piazzano, travolgendo anche la spalletta di un ponte.
Con il provvedimento dello scorso anno, l’amministrazione comunale aveva imposto ai proprietari dei terreni confinanti non solo la messa in sicurezza del poggio franoso, ma anche il ripristino della spalletta in pietra del ponte e l’obbligo di installare e mantenere attiva, sia di giorno che di notte, la segnaletica stradale regolamentare per tutelare la pubblica incolumità. I proprietari dei fondi, ritenendo i compiti sproporzionati e non di loro competenza, si erano rivolti al Tar tramite gli avvocati Angelita Paciscopi e Anna Cordoni. I ricorrenti sostenevano, tra le varie tesi, che il dissesto fosse stato causato da difetti strutturali e di manutenzione della stessa strada comunale e che gli oneri dovessero gravare sulla protezione civile o sulle casse pubbliche.
I giudici della quarta sezione del Tar della Toscana hanno fatto chiarezza sui confini delle responsabilità tra pubblico e privato. Il tribunale ha respinto la tesi dei cittadini per quanto riguarda la sistemazione del versante franato: in base all’articolo 31 del Codice della Strada, chi possiede terreni laterali alle vie pubbliche ha l’obbligo oggettivo di mantenerli in sicurezza per impedire franamenti o cadute di massi sulla carreggiata. Per questo motivo, l’indagine sulle reali cause del movimento franoso non esonera i proprietari dal dover intervenire d’urgenza per eliminare il pericolo attuale, salva la successiva possibilità di chiedere i danni al Comune davanti al giudice ordinario.
La decisione dei magistrati ha invece dato ragione ai ricorrenti sugli altri fronti caldi della controversia. Il Tar ha infatti annullato l’ordinanza del Comune di Lucca nella parte in cui imponeva ai privati cittadini la gestione della segnaletica stradale e la ricostruzione della spalletta del ponte. Si tratta di interventi e manufatti che esulano totalmente dalle proprietà private e che rientrano nei compiti esclusivi dell’ente proprietario della strada.
Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
Foto di archivio non riferita all’evento di Piazzano


