La sentenza
|Lavoratore straniero espulso dopo i controlli non superati dal datore di lavoro: il Tar revoca il provvedimento
Per il tribunale gli effetti non possono ricadere su chi non ha responsabilità: ora si valuta il permesso di soggiorno per attesa occupazione
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha bocciato, in una sentenza emessa in settimana l’utilizzo di automatismi burocratici da parte della pubblica amministrazione in tema di permesso di soggiorno di lavoratori stranieri, accogliendo il ricorso di un lavoratore straniero contro il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro emesso dalla prefettura di Lucca.
La seconda sezione del Tar fiorentino, con una sentenza che ridefinisce i confini del potere di controllo degli uffici territoriali del governo, ha annullato l’atto che rischiava di porre il cittadino straniero in una condizione di assoluta irregolarità, dopo che quest’ultimo era entrato in Italia con un regolare visto nell’ambito del decreto flussi.
La vicenda ha preso le mosse dai controlli successivi svolti dalla questura di Lucca, la quale aveva espresso parere ostativo al mantenimento del nulla osta a causa di una sfilza di contestazioni piovute sulla testa del datore di lavoro, titolare di un’impresa individuale nel frattempo cessata. L’elenco dell’autorità di pubblica sicurezza era corposo: una condanna non definitiva per lesioni personali, due procedimenti penali pendenti per minacce, un reddito annuo Inps ritenuto del tutto insufficiente (pari a circa 7700 euro), un numero spropositato di domande d’assunzione presentate in varie province e, per non farsi mancare nulla, una segnalazione di inammissibilità nel sistema Schengen inserita dalla Slovenia per un vecchio reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sulla base di questo fascicolo, la prefettura aveva decretato la revoca immediata del titolo e del visto d’ingresso del lavoratore.
I giudici del Tar (Alessandro Cacciari presidente, Marcello Faviere estensore) hanno però accolto le tesi del legale del lavoratore, censurando duramente l’operato degli uffici con sede a Palazzo Ducale. Nella motivazione della sentenza viene chiarito che la prefettura si è limitata a recepire acriticamente e in modo ‘adesivo’ le risultanze di polizia della questura, applicando un illegittimo automatismo espulsivo. Secondo il tribunale amministrativo, nessuna delle violazioni attribuite al datore di lavoro poteva determinare la decadenza automatica del nulla osta. L’amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione autonoma, concreta e individualizzata della pericolosità sociale o dell’effettiva inaffidabilità dell’imprenditore, analizzando l’attualità e la gravità dei fatti e confrontandoli con l’interesse del lavoratore, che invece si è visto privare del soggiorno per colpe a lui non imputabili.
Particolarmente significativa è la stroncatura del valore della segnalazione Schengen (il sistema Sis II) quando questa riguardi il datore e non lo straniero: per i giudici non esiste alcuna estensione automatica degli effetti inibitori della lista nera europea a soggetti terzi.
L’accoglimento del ricorso, che ha visto la condanna del ministero dell’interno al pagamento di 2mila euro di spese di lite, riapre adesso la partita per il lavoratore. Sebbene l’azienda per cui era venuto in Italia non esista più, l’annullamento della revoca cancella l’effetto espulsivo e costringerà la Prefettura a dover esaminare l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, finora rimasta congelata nei cassetti della burocrazia.


