L'ordinanza
|Pali della luce in giardino, il tribunale dà ragione al gestore: lo spostamento d’urgenza è a carico dei privati
Respinto il provvedimento ex articolo 700 del codice di procedura civile: mancano i requisiti di pericolo imminente del cedimento dei cavi
Niente interventi d’urgenza a spese del gestore se i pali e i cavi intralciano i lavori privati o se il pericolo di crollo non è pienamente dimostrato. Lo ha sancito il tribunale di Lucca, nella persona del giudice civile Ilaria Chianca, rigettando il ricorso d’urgenza presentato da due proprietari di un immobile che chiedevano l’immediato spostamento e l’interramento delle linee elettriche presenti nella loro proprietà.
La battaglia legale era stata avviata da due comproprietari di un immobile situato nel territorio del comune di Capannori. All’interno del loro giardino, infatti, insistono alcuni pali della luce, con cavi aerei ancorati direttamente alla facciata dell’abitazione tramite un gancio metallico. Avendo ottenuto un permesso di costruire per realizzare un muro di recinzione, i due si erano scontrati con la presenza degli impianti, che di fatto impedivano l’avvio del cantiere. Assistiti dal proprio legale, i cittadini si erano rivolti al tribunale con un ricorso d’urgenza (ex articolo 700 del codice di procedura civile e per danno temuto), paventando due rischi imminenti: da un lato la decadenza del titolo edilizio a causa del blocco dei lavori, dall’altro un serio pericolo per l’incolumità pubblica. Secondo una perizia tecnica di parte, infatti, il gancio sulla facciata si trovava in condizioni precarie e rischiava di cedere sotto il peso dei cavi a causa della vetustà della muratura.
In giudizio si è costituita la società proprietaria della rete elettrica, difesa dall’avvocato Massimiliano Motta, che ha ricostruito i precedenti della vicenda. Il gestore ha evidenziato come l’intera pratica fosse nata nel 2024 da una semplice richiesta di spostamento per fini privati. L’istruttoria tecnica aveva quantificato i costi dell’operazione – particolarmente complessa – in circa 36mila euro, cifra che per legge era stata posta a carico dei richiedenti, i quali avevano però rifiutato il preventivo facendo decadere l’istanza. La società ha inoltre ribadito che i propri tecnici non avevano riscontrato alcuna criticità sul fronte della sicurezza degli impianti.
Il giudice ha sposato integralmente le tesi della difesa, rilevando la totale assenza del periculum in mora, ovvero del requisito di gravità e irreparabilità del danno necessario per ottenere un provvedimento cautelare. Riguardo al rischio di veder scadere il permesso di costruire, il Tribunale ha chiarito che non si tratta di un danno irreversibile, poiché i proprietari avrebbero sempre la possibilità di presentare una nuova istanza agli uffici comunali.
Bocciata anche la tesi della pericolosità del gancio di ancoraggio. Il magistrato ha rilevato come le conclusioni del perito dei ricorrenti fossero basate su mere presunzioni e su semplici screpolature dell’intonaco, senza alcun riscontro diretto o documentazione fotografica capace di attestare un reale cedimento strutturale. Il tribunale ha infine osservato che, anche se vi fosse stata una reale situazione di rischio per il gancio, la soluzione corretta non sarebbe stata lo spostamento dell’intera linea elettrica (opera costosa e invasiva), bensì un più semplice intervento di rinforzo del sistema di fissaggio.
Il ricorso è stato quindi respinto e i due ricorrenti sono stati condannati in solido a pagare alla società resistente le spese di lite.


