La sentenza
|Pretendono di passare dalla resede della vicina per raggiungere casa, il giudice dà ragione alla donna
Conclusa in primo grado una lunga e complessa vicenda di confine. Non esiste nessuna servitù di passaggio nel viottolo sterrato
Una recinzione di cantiere ripetutamente manomessa, le intrusioni nel resede privato e una pretesa servitù di passaggio smentita dalle perizie tecniche. Si chiude con la netta vittoria di una cittadina di Capannori la complessa battaglia legale che per oltre quattro anni l’ha vista contrapposta a una coppia di vicini di casa, decisi a rivendicare a tutti i costi un diritto di transito sulla sua proprietà. Il tribunale di Lucca, con una sentenza firmata dal giudice Anna Martelli, ha messo la parola fine al contenzioso, blindando il possesso dell’immobile in favore della legittima proprietaria e condannando la controparte.
La vicenda affonda le radici nel 2022, quando la proprietaria del fondo si era vista costretta a ricorrere alle vie legali per arginare i continui blitz dei due coniugi vicini. I due, stando a quanto accertato nel corso del giudizio, avevano più volte danneggiato la recinzione protettiva di un cantiere allestito nel resede della donna per entrare e transitare abusivamente nell’area. Davanti al giudice, la coppia aveva tentato di rovesciare le carte in tavola, promuovendo a sua volta un ricorso autonomo – poi riunito al fascicolo principale – nel quale sostenevano di esercitare da oltre trent’anni un passaggio su quella terra per raggiungere la propria abitazione, parlando dell’esistenza di una vecchia strada poderale collegata alla via principale.
Dopo una prima ordinanza cautelare favorevole alla proprietaria e il successivo rigetto del reclamo presentato dai vicini, la causa è entrata nel merito, riservando anche un colpo di scena procedurale. Uno dei due coniugi, assistito da un nuovo legale, ha infatti tentato di chiedere l’usucapione della servitù di passaggio direttamente all’interno della causa possessoria. Una mossa giudicata giuridicamente inammissibile dal magistrato lucchese, che ha ricordato come le domande di natura petitoria – che attengono cioè alla titolarità di un diritto e non al mero stato di fatto – non possano trovare spazio in un giudizio nato esclusivamente per tutelare il possesso.
A demolire definitivamente le pretese dei vicini sono state però le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e le testimonianze raccolte in aula. Il perito nominato dal Tribunale ha accertato che il resede della discordia era in realtà un’area sconnessa, dissestata e assolutamente non percorribile con normali autovetture. Non solo: l’ipotetico tracciato stradale rivendicato dalla coppia risultava sbarrato persino dal rudere di un fabbricato diroccato, che ne impediva materialmente il transito in qualsiasi senso di marcia. La perizia ha inoltre dimostrato che l’abitazione dei coniugi possiede un ingresso principale ben visibile, asfaltato e perfettamente accessibil, dotato di cancello carrabile, citofono e cassetta delle lettere, che permette di muoversi agevolmente senza invadere i terreni altrui.
A confermare lo stato dei luoghi è stato anche un appuntato dei carabinieri, chiamato a testimoniare, il quale ha ricordato come quella via sterrata fosse piena di buche e avvallamenti, tanto da richiedere l’uso di un fuoristrada d’ordinanza per essere superata, a differenza della normale strada asfaltata che conduceva alla casa dei resistenti.
Il tribunale di Lucca ha così ordinato l’immediata cessazione di ogni molestia e turbativa ai danni della proprietaria, confermando l’esclusività del suo possesso sul resede.
Ai due vicini – uno dei quali è rimasto contumace nella fase di merito – il giudice ha rigettato ogni loro istanza di tutela e di risarcimento danni, condannandoli in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in oltre 5400 euro, oltre al saldo definitivo delle spese per la consulenza tecnica d’ufficio.


