Scuola
|Niente permessi straordinari per i docenti in supplenza temporanea, la questione approda in tribunale
Il giudice del lavoro ha respinto il provvedimento d’urgenza per mancanza della prova di un danno imminente ma si attende il merito
Niente permessi straordinari retribuiti per motivi di studio se il lavoratore non dimostra in modo rigoroso e concreto che le lezioni o gli esami coincidono esattamente con l’orario di servizio. Lo ha stabilito il tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, respingendo il ricorso d’urgenza presentato da una docente di religione cattolica (un’altra sentenza, del tutto analoga, ha riguardato un altro docente).
La donna, titolare di due contratti a tempo determinato su spezzone orario per complessive 15 ore settimanali in due distinti istituti superiori della città, si era vista escludere dalla graduatoria definitiva per l’anno 2025-2026 e aveva tentato la via del provvedimento d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile per ottenere l’inserimento e poter frequentare l’Istituto superiore di scienze religiose Santa Caterina da Siena di Firenze.
La ricorrente, assistita dall’avvocato Stefano Leuzzi, aveva contestato l’illegittimità del contratto collettivo integrativo regionale che esclude dai permessi i supplenti temporanei, ritenendo tale previsione discriminatoria e in violazione delle normative comunitarie sulla parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Sul fronte del pericolo di un danno grave, l’insegnante aveva evidenziato che la mancata concessione delle 150 ore le avrebbe impedito di frequentare i corsi e sostenere gli esami delle sessioni invernali e primaverili, bloccando il conseguimento del titolo accademico, valido anche come titolo di servizio.
In giudizio si sono costituiti il ministero dell’istruzione e del merito e l’Ufficio scolastico territoriale, difesi dalla funzionaria delegata Laura Marino, oltre alle sigle sindacali controinteressate rappresentate dagli avvocati Ilaria Raffanti e Rossella Quarta. L’amministrazione ha difeso la legittimità del contingentamento dei permessi, motivandolo con le imprescindibili esigenze di funzionalità e continuità del sistema scolastico. La difesa pubblica ha inoltre rimarcato che l’esclusione dei supplenti brevi è legata alla natura stessa del loro incarico, volto a coprire assenze temporanee, e che ulteriori assenze sistematiche per studio avrebbero creato pesanti disagi organizzativi. L’amministrazione ha poi eccepito la totale mancanza di prova del danno, non risultando che la docente avesse perso giorni di lezione o di lavoro.
La giudice del lavoro Flavia Ferretti, nel respingere l’istanza, ha condiviso la linea della carenza di prove concrete. Il tribunale ha ricordato che la tutela d’urgenza richiede la dimostrazione di un pregiudizio attuale, imminente e individualizzato, che non può coincidere con un mero disagio e non può essere valutato in astratto. Nel caso specifico, la docente si è limitata a indicare le date di inizio dei corsi e le finestre degli appelli, senza specificare l’articolazione giornaliera e oraria delle sue 15 ore di servizio, né quella delle lezioni universitarie. Non è stato chiarito se i giorni di lavoro coincidessero con i giorni d’aula, né se la frequenza fosse obbligatoria in presenza o disponibile online in modalità asincrona.
Una lacuna documentale, unita alla mancata produzione della domanda originaria con la calendarizzazione dei permessi, che ha convinto il magistrato a rigettare il ricorso, rimandando la restante decisione al giudizio di merito.


