La sentenza
|Mail sbagliata per l’invio della richiesta di legittimo impedimento all’udienza: confermata la condanna a un usuraio
La Cassazione ha respinto il ricorso in Cassazione di un 41enne di origine rumena: la comunicazione è come se non fosse mai esistita
Il deposito telematico degli atti giudiziari non ammette errori di casella o scorciatoie informatiche, pena l’inesistenza stessa dell’atto sul piano processuale.
Lo ha sancito con estrema chiarezza la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, presieduta da Sergio Beltrani, che ha respinto e dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino rumeno di 41 anni. L’uomo era stato condannato in primo grado dal tribunale di Lucca nell’ottobre del 2019 per i reati di usura aggravata e tentata estorsione. Successivamente, la Corte d’Appello di Firenze, nel maggio del 2025, aveva parzialmente riformato quella sentenza, dichiarando la prescrizione per il reato di tentata estorsione e rideterminando la pena per il solo reato residuo di usura a 4 anni e 5 mesi di reclusione, oltre a 8mila euro di multa.
Il ricorso davanti ai giudici di legittimità ruotava principalmente intorno a una presunta nullità assoluta del processo di secondo grado. Il difensore dell’imputato aveva infatti eccepito che la Corte d’Appello fiorentina non avesse preso in considerazione la sua istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento, dovuta a una colica renale che lo aveva colpito improvvisamente nella notte. L’avvocato sosteneva di aver regolarmente trasmesso il documento alla cancelleria tramite posta elettronica certificata.
I giudici della Suprema Corte, seguendo la rigorosa relazione del consigliere Antonio Saraco, hanno però smontato la tesi difensiva, portando alla luce un errore grossolano nelle modalità di trasmissione telematica. L’istanza di rinvio, infatti, era stata inoltrata all’indirizzo Pec dell’ufficio protocollo generale della Corte d’Appello e non a quello specificamente istituito e registrato dal ministero della giustizia per il deposito degli atti penali.
In una dettagliata ricostruzione normativa, la Cassazione ha ricordato come la digitalizzazione dei depositi penali, nata nell’emergenza pandemica del 2020 e poi strutturata con la riforma Cartabia, imponga regole tassative. Gli indirizzi abilitati a ricevere atti con valore legale presentano una sintassi specifica e sono direttamente interfacciati con i sistemi gestionali dei registri penali, consentendo l’immediato inserimento dell’atto nel fascicolo informatico con l’attribuzione di una data certa. Al contrario, l’ufficio protocollo generale gestisce unicamente la corrispondenza amministrativa e organizzativa interna, risultando totalmente privo di raccordo con il fascicolo processuale.
Nel dichiarare inammissibile questo motivo di ricorso, la Cassazione ha applicato un recentissimo principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nel dicembre del 2025. Secondo tale orientamento, nel regime transitorio del processo penale telematico – valido per le Corti d’Appello fino all’1 gennaio 2027 – l’atto processuale inviato alla Pec del protocollo generale deve considerarsi giuridicamente inesistente. Non essendo compito dei funzionari del protocollo re-inoltrare l’atto alla cancelleria penale competente, la richiesta di rinvio è come se non fosse mai stata presentata, escludendo così qualsiasi ipotesi di nullità della sentenza d’appello.
Gli ermellini hanno infine giudicato del tutto inammissibili e infondati anche i restanti motivi di ricorso che contestavano la responsabilità penale e il calcolo della pena. La difesa lamentava una presunta violazione del divieto di peggioramento della sanzione, sostenendo erroneamente che i giudici di Firenze avessero aumentato la pena base dopo aver prescritto il reato che considerava principale. Al contrario, le carte processuali hanno dimostrato che il Tribunale di Lucca aveva considerato l’usura come il reato più grave; la Corte d’Appello si era limitata a eliminare la quota di pena (pari a 7 mesi e mille euro di multa) legata alla sopraggiunta prescrizione della tentata estorsione, mantenendo inalterata la sanzione per i restanti fatti di usura. Per via di un ricorso giudicato ampiamente colpevole e basato su una lettura travisata delle sentenze, oltre alla conferma della condanna, l’uomo è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di 5mila euro in favore della Cassa delle Ammende.


