La sentenze
|Maxisequestro di infiorescenze di canapa dal negozio di cannabis light: Cassazione respinge il ricorso di un commerciante lucchese
Legittimo il ritiro della merce a scopo probatorio in attesa dell’analisi tossicologica. Decisiva l’introduzione della nuova legge
La stretta sul commercio della cosiddetta ‘cannabis light’ supera il vaglio della Suprema Corte, confermando la linea dura contro la vendita al dettaglio delle infiorescenze di canapa.
La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, presieduta da Eugenia Serrao, ha infatti rigettato il ricorso presentato da un 45enne lucchese, presidente di una cooperativa. La vicenda giudiziaria era nata a seguito di un massiccio blitz della questura di Lucca che, l’11 dicembre 2025, aveva apposto i sigilli a un ingente quantitativo di merce esposta e stoccata in un negozio a Lucca: . In quell’occasione i poliziotti avevano sequestrato decine di scatole e confezioni di infiorescenze di cannabis di vario peso, oltre a un lotto sfuso di ben 18 chili della stessa sostanza e quasi un chilo di tavolette di hashish, facendo scattare l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio.
L’imprenditore si era rivolto dapprima al tribunale del riesame di Lucca, che il 12 gennaio scorso aveva però blindato il sequestro probatorio. I giudici lucchesi avevano fondato la propria decisione sulla recente e severa riforma introdotta dal decreto legge 48 del 2025 (convertito nella legge 80 del giugno 2025), che ha modificato radicalmente la storica legge quadro sulla canapa del 2016. La nuova normativa vieta tassativamente l’importazione, la lavorazione, il commercio e la distribuzione delle infiorescenze della canapa coltivata, anche essiccata o triturata, indipendentemente dalla percentuale di Thc presente al momento del controllo. Secondo il riesame, la legge del 2025 intende prevenire in un’ottica precauzionale i rischi per la collettività, vietando la vendita professionale della sostanza a prescindere da un esame specifico sulla sua effettiva efficacia drogante.
Contro questa interpretazione la difesa dell’imprenditore aveva impugnato il provvedimento davanti alla Cassazione, sollevando un unico motivo di ricorso incentrato sul ‘principio di offensività’. Secondo la tesi difensiva, suffragata da documentazione tecnica di parte, il reato non sussisterebbe poiché il materiale sequestrato nel negozio non possedeva alcuna reale efficacia psicotropa o drogante, mancando un accertamento tossicologico ufficiale che provasse la presenza di Thc oltre i limiti di legge.
I giudici di legittimità hanno però respinto il ricorso della cooperativa lucchese, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e stabilendo un principio cardine per questo genere di operazioni. Nella sentenza la Cassazione ha chiarito che il sequestro di taliquantitativi di cannabis è legittimo proprio perché finalizzato, in via prodromica e con scopi probatori, ad accertare in laboratorio la reale percentuale di Thc. Secondo la Suprema Corte, l’indagato non può dolersi della mancanza di un esame tossicologico per chiedere la restituzione della merce, poiché sono proprio le analisi chimiche sulle cose sequestrate a dover dimostrare l’ipotesi investigativa della procura e a verificare l’efficacia drogante dei prodotti in ossequio al principio di offensività.


