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Infiltrazioni d’acqua gravi e ripetute dopo la fine dei lavori: torna in appello una causa lunga 27 anni

Per la Cassazione i giudici di secondo grado sono tenuti a valutare le critiche alla consulenza tecnica d’ufficio anche se sopravvenute

Nel processo civile le contestazioni e i rilievi critici mossi dalle parti alla consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) costituiscono semplici argomentazioni difensive. Pertanto, anche se i consulenti tecnici di parte (Ctp) non hanno sollevato obiezioni scritte durante le operazioni peritali in primo grado, tali critiche possono essere formulate validamente e per la prima volta in sede di appello.

Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte di Cassazione, presieduta da Emilio Iannello, che ha accolto il ricorso di un geometra e direttore dei lavori lucchese, cassando con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Firenze nel settembre del 2022.

La complessa vicenda giudiziaria ha inizio nel 2007, quando un uomo commissiona importanti lavori di ristrutturazione di un fabbricato a Lucca da destinare a civile abitazione. Per l’esecuzione delle opere si affida a due ditte edili, mentre per i ruoli tecnici incarica un ingegnere per la progettazione strutturale e un geometra per la progettazione architettonica e la direzione dei lavori. Nel 2009, a lavori conclusi, nell’immobile si manifestano gravi e ripetute infiltrazioni d’acqua che spingono il proprietario ad avviare un accertamento tecnico preventivo (Atp) e, successivamente, una causa per il risarcimento dei danni.

Il tribunale di Lucca, nel 2018, accerta una responsabilità concorrente e condanna il direttore dei lavori e l’impresa edile, in solido tra loro, a pagare oltre 43mila euro per l’esecuzione non a regola d’arte delle opere. Al progettista strutturale viene invece imputata una responsabilità esclusiva limitata a soli 2694 euro per l’errata progettazione della guaina ‘taglia-muro’. Il geometra promuove appello contestando radicalmente l’accertamento del perito del tribunale, sostenendo che le infiltrazioni fossero ormai svanite nel tempo e producendo un dossier fotografico sopravvenuto a dimostrazione dell’inesistenza del danno. Tuttavia, la Corte d’Appello di Firenze rigetta l’impugnazione ritenendo che le risultanze della Ctu fossero ormai ‘intoccabili’ e coperte da un giudicato interno, poiché i consulenti di parte non avevano formulato osservazioni scritte dinanzi al perito d’ufficio durante le operazioni di primo grado.

I giudici di legittimità, con l’ordinanza relazionata da Marilena Gorgoni e pubblicata il 29 maggio 2026, hanno invece accolto il ricorso del geometra, censurando pesantemente la decisione della Corte fiorentina. La Cassazione ha chiarito che il recepimento della Ctu da parte del giudice di primo grado non costituisce un ‘capo autonomo’ della sentenza capace di passare in giudicato. Richiamando il fondamentale arresto delle Sezioni Unite 5624 del 2022, gli ermellini hanno ribadito che le critiche del difensore all’attendibilità della perizia rientrano nelle normali facoltà difensive e non subiscono preclusioni temporali all’interno del processo, potendo essere sollevate liberamente anche nel secondo grado di giudizio. I giudici d’appello avrebbero dovuto quindi esaminare nel merito le contestazioni del tecnico e vagliare i nuovi documenti fotografici prodotti.

Rimane invece confermata la responsabilità sul piano della direzione dei lavori per quanto concerne l’esecuzione materiale delle opere. I giudici della Suprema Corte hanno infatti rigettato i motivi di ricorso con cui il geometra contestava le dichiarazioni dei testimoni e dei co-convenuti che lo indicavano come il tecnico che aveva autorizzato i tagli inappropriati nella guaina impermeabilizzante per far passare gli impianti (causa principale del 50 per cento delle infiltrazioni).

La sentenza della Corte d’appello di Firenze è stata pertanto cassata limitatamente alla mancata valutazione delle contestazioni sulla Ctu e sulla quantificazione del danno. La causa torna ora dinanzi alla Corte d’appello di Firenze che, in diversa composizione, dovrà riesaminare il dossier fotografico e le critiche del geometra alla perizia d’ufficio, provvedendo anche a rideterminare le spese dell’intero giudizio.