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L’assicurazione non risarcisce il commercialista che ha pagato i danni a un cliente: la Cassazione rimanda tutto in Appello

Secondo la Corte non basta per rigettare la richiesta la mancata esibizione del contratto fra le parti: rilevato un errore di diritto

Il principio di non contestazione si applica anche ai contratti di assicurazione e la mancata produzione fisica della polizza non basta a cancellare il diritto all’indennizzo se la compagnia, difendendosi nel merito, ne ha implicitamente riconosciuto l’esistenza.

Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte di Cassazione, presieduta da Marco Rossetti, che ha accolto il ricorso di un ragioniere commercialista lucchese, cassando con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Firenze del giugno del 2024.

La vicenda legale ha origine da un errore professionale commesso dal commercialista, il quale aveva omesso di impugnare nei termini di legge un avviso di accertamento notificato a un suo cliente, titolare di un calzaturificio. Per rimediare all’inadempimento, il professionista aveva risarcito di tasca propria il cliente versandogli oltre 26mila euro, per poi chiedere di essere tenuto indenne dalla compagnia con la quale sosteneva di aver stipulato la polizza per la responsabilità civile professionale. Il tribunale di Lucca, in primo grado, aveva respinto la domanda. Successivamente, i giudici d’appello di Firenze avevano confermato il rigetto, ma con una motivazione prettamente formale: secondo la Corte di merito, il commercialista non aveva assolto l’onere probatorio poiché non aveva depositato il contratto di assicurazione cartaceo relativo agli anni 2000-2001, epoca in cui si era consumato l’errore professionale.

I giudici di legittimità, relatore Giovanni Fanticini, hanno però ribaltato questa impostazione, evidenziando un rilevante errore di diritto da parte della Corte fiorentina nell’applicazione delle norme del codice di procedura civile. La Cassazione ha ricordato che, per il contratto di assicurazione, l’articolo 1888 del codice civile richiede la forma scritta solo a fini di prova (la cosiddetta forma ad probationem) e non per la validità stessa dell’atto. Di conseguenza, questo requisito processuale deve essere coordinato con il principio di non contestazione previsto dall’articolo 115 del codice di procedura civile, in base al quale i fatti allegati da una parte e non specificamente contestati dall’altra devono essere posti dal giudice a fondamento della decisione, senza necessità di ulteriori prove.

Nel caso specifico, la compagnia assicurativa non aveva mai negato l’esistenza della copertura assicurativa per quel biennio nelle proprie difese iniziali, ma si era concentrata su eccezioni di merito, come l’inoperatività della polizza per rischi esclusi, i massimali e le franchigie. Un atteggiamento difensivo che, secondo gli ermellini, risulta logicamente incompatibile con la negazione del rapporto contrattuale, rendendo nei fatti pacifica l’esistenza della polizza tra le parti. Solo nel caso in cui la forma scritta sia richiesta per la validità dell’atto (ad substantiam) la mancata produzione del documento è insuperabile, mentre nel settore assicurativo la non contestazione esonera l’attore dal dover materialmente depositare il contratto.

L’ordinanza della Suprema Corte, pubblicata il 3 giugno scorso, ha inoltre dichiarato del tutto inammissibile il ricorso incidentale sollevato dalla compagnia assicurativa, che tentava di contestare la legittimazione passiva del professionista rispetto allo studio associato con cui collaborava, trattandosi di valutazioni di merito già ampiamente vagliate.

La causa dovrà adesso essere interamente riesaminata da una nuova sezione della Corte d’appello di Firenze, che dovrà adeguarsi ai rilievi dei giudici romani e provvedere anche alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio.